Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
Il 24 febbraio 2022 segna una cesura in materia di politica di sicurezza. Quel giorno la Russia ha attaccato l’Ucraina, violando il diritto internazionale e dando inizio a una guerra che perdura ancora. Oltre ad avere conseguenze devastanti per l’Ucraina, la sua popolazione, economia e infrastruttura, il conflitto ha modificato profondamente l’architettura della sicurezza europea. In un generoso slancio di solidarietà, numerosi Paesi europei hanno fornito all’Ucraina materiale bellico attingendo alle proprie scorte; il diritto della neutralità ha invece impedito alla Svizzera di fare altrettanto.
L’aggressione militare della Russia ha suscitato in Svizzera e all’estero anche un acceso dibattito sulla possibilità di riesportare armi svizzere. Nel corso del 2022 la Germania, la Spagna e la Danimarca hanno chiesto al nostro Paese il permesso di inviare materiale bellico svizzero all’Ucraina.
Il diritto della neutralità stabilisce, oltre al divieto di forniture statali di armi alle parti belligeranti e al principio della parità di trattamento in caso di forniture di armi da parte di imprese private, soprattutto il divieto di favorire militarmente una delle parti. Se autorizzasse la riesportazione di materiale bellico verso una parte belligerante, la Svizzera favorirebbe militarmente tale parte.
Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB), gli acquirenti di materiale bellico svizzero devono impegnarsi, firmando una cosiddetta dichiarazione di non riesportazione, a non riesportare il materiale senza il consenso dell’autorità svizzera competente.
Né la LMB né l’ordinanza del 25 febbraio 19982 sul materiale bellico (OMB) specificano i criteri in base ai quali l’Amministrazione o il Consiglio federale devono valutare le domande di riesportazione presentate da Governi esteri. Nella prassi, in questi casi le autorità applicano i criteri previsti per l’esportazione diretta, definiti dagli articoli 22 e 22a LMB, considerando se necessario anche aspetti di diritto della neutralità, nel caso dell’Ucraina segnatamente il principio della parità di trattamento.
Le domande di riesportazione presentate nel 2022 sono state respinte dal Consiglio federale in applicazione della LMB, che vieta le riesportazioni di materiale bellico verso uno Stato terzo coinvolto in un conflitto armato internazionale, e in base al fatto che in un’ottica di neutralità il trasferimento di materiale bellico svizzero all’Ucraina da parte di Paesi esteri violerebbe il principio della parità di trattamento delle parti coinvolte nel conflitto. Il Consiglio federale ha confermato questa posizione a più riprese, da ultimo il 10 marzo 2023, data in cui ha preso atto delle deliberazioni del Parlamento riguardanti la riesportazione di materiale bellico.
Questa interpretazione del diritto della neutralità e della LMB, ritenuta troppo restrittiva da numerosi parlamentari, ha portato al deposito di vari interventi e iniziati-