Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/62: Modifica della legge federale sul materiale bellico (LMB) · 22 pagine

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rale in materia di tutela della pace e della sicurezza internazionali. Tuttavia, secondo l’interpretazione vigente l’Assemblea generale non ha il potere di emanare risoluzioni vincolanti nel quadro di questo meccanismo, motivo per cui una simile risoluzione non sostituisce una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza conformemente al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, il meccanismo «Unire per la pace» non si è consolidato nella prassi e non viene applicato in maniera sistematica.

Per quanto attiene al rapporto tra diritto della neutralità e Statuto delle Nazioni Unite, secondo la prassi applicata sinora in caso di conflitto armato tra Stati la Svizzera rinuncia ad applicare il diritto della neutralità soltanto in presenza di una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza che stabilisce chi è l’aggressore e chi l’aggredito; in assenza di una simile risoluzione è determinante il diritto della neutralità.

Alla luce di questa constatazione – il meccanismo «Unire per la pace» si fonda su risoluzioni non vincolanti dell’Assemblea generale mentre la prassi attuale richiede una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza che stabilisca lo Stato aggressore e quello aggredito – sotto il profilo della neutralità sarebbe problematico se la Svizzera inserisse questo meccanismo come criterio nella LMB.

L’Amministrazione ha ripetutamente sottolineato che il Consiglio federale è disposto a proporre soluzioni che consentano di superare le situazioni di stallo del Consiglio di sicurezza, purché tali proposte siano sviluppate d’intesa con altri Stati. L’Amministrazione ritiene inoltre che la Svizzera si esporrebbe a critiche giustificate se imponesse l’applicazione del meccanismo «Unire per la pace» anche a Stati che non necessariamente lo riconoscono.

In conclusione, visti gli imperativi del diritto internazionale e segnatamente del diritto della neutralità, l’applicazione di questo criterio nel quadro delle dichiarazioni di non riesportazione previste dalla LMB non ha convinto la sottocommissione, che ha deciso di stralciarlo dal progetto.

2.3.2 Obblighi imposti allo Stato terzo

La sottocommissione ha parimenti respinto una variante secondo cui i Paesi destinatari intenzionati a riesportare materiale bellico svizzero devono imporre allo Stato terzo l’obbligo di rispettare le condizioni in materia di riesportazione previste dalla LMB. Questa variante è stata ritenuta impossibile da attuare e fonte di possibili ripercussioni negative per la Svizzera sul piano diplomatico. Per motivi legati al diritto della neutralità sono state inoltre respinte varie formulazioni che avrebbero imposto al Consiglio federale o ad altre autorità svizzere di decidere attivamente nel singolo caso se dopo la scadenza di cinque anni i criteri per autorizzare la riesportazione del materiale bellico a un determinato Paese sarebbero soddisfatti o no. Infine sono state respinte anche varianti intermedie che, pur condividendo il principio di base di limitare a cinque anni le dichiarazioni di non riesportazione firmate dagli Stati elencati nell’allegato 2 OMB, prevedevano condizioni leggermente diverse per la riesportazione una volta scaduto tale termine.