Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine

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Cpv. 2: per fare in modo che sia legato anche alla quantità delle prestazioni fornite, l’importo del bonus è calcolato per UP. Allo stesso tempo, questo importo è limitato a un importo massimo in modo che i costi di attribuzione del bonus siano prevedibili per il fondo dell’AD.

Cpv. 3: quanto più si scende al di sotto del valore obiettivo, tanto più alto sarà l’importo del bonus per UP. Ad esempio, l’importo per UP potrebbe essere di due centesimi per UP se le spese sono inferiori del cinque per cento rispetto al valore obiettivo, ma di dieci centesimi per UP in caso di spese inferiori del 25 per cento. Ciò significa che le CAD molto efficienti dal punto di vista dei costi vengono premiate maggiormente rispetto a quelle che si trovano appena nella zona del bonus. Questo incentiva un continuo miglioramento dell’efficienza dei costi, come auspicato dal legislatore. In ogni caso, solo una piccola parte del guadagno in termini di efficienza viene versata sotto forma di bonus. Negli ultimi anni, tale percentuale è stata al massimo del 10 per cento, vale a dire che per una CAD con un valore obiettivo di 5 franchi per UP e spese amministrative effettive di 4,50 franchi per UP (ossia il 10% al di sotto del valore obiettivo), sono stati concessi al titolare cinque centesimi per UP come bonus,

mentre il fondo dell’AD ha beneficiato di un risparmio di 45 centesimi per UP (rispetto al valore obiettivo). Nel determinare il metodo dettagliato di calcolo del bonus, l’ufficio di

compensazione dell’AD farà in modo che il risparmio per il fondo dell’AD sia sempre

significativamente superiore all'importo versato come bonus.

Cpv. 4: la limitazione dell'importo del bonus menzionata al capoverso 2 può essere ottenuta in due modi. Da un lato, si può limitare l’importo per UP. In questo modo si ottiene un importo massimo per CAD, che dipende dalla quantità delle prestazioni fornite. Ad esempio, si

potrebbe stabilire che l’importo del bonus per UP non aumenti più se ci si situa a più del 25 per cento al di sotto del valore obiettivo e rimanga limitato a dieci centesimi per UP. Dall’altro lato, l’importo del bonus può essere limitato per l’insieme delle CAD per un anno contabile: Ad esempio, si potrebbe stabilire che l’importo del bonus per un anno non superi il milione di franchi svizzeri. L’importo del bonus per UP verrebbe quindi ridotto in maniera lineare se questo limite venisse superato.

Cpv. 5: i valori limite di qualità, il metodo di calcolo dettagliato e gli importi massimi per il bonus vengono stabiliti dall’ufficio di compensazione dell’AD in una direttiva (art. 15 lett. g e h), previa consultazione delle CAD.

Cpv. 6: le prestazioni della CAD sono fornite dai suoi dipendenti. Se una CAD ottiene un bonus, si deve quindi tenere conto, almeno in parte, anche dei suoi dipendenti. Il titolare decide come remunerare i dipendenti e come utilizzare la parte rimanente del bonus.

Cpv. 7: la regola del bonus è stata sospesa temporaneamente dal 2024 per la fase

d’introduzione del nuovo sistema di pagamento dell’AD. Senza questa sospensione

temporanea le CAD sarebbero incentivate a ridurre le capacità di personale per ottenere un bonus. In questo caso nel team di progetto verrebbero a mancare delle risorse (esperti tecnici e personale per lo svolgimento di test sul nuovo software), con il rischio che il nuovo software non soddisfi i requisiti o che lo sviluppo richieda più tempo del previsto. Poiché non è

possibile escludere che in futuro ci si trovi di fronte a una situazione simile, l’ufficio di

compensazione deve avere la possibilità di sospendere temporaneamente la regola del bonus, previa consultazione delle CAD.

Art. 11

Cpv. 1: i titolari delle CAD le cui spese amministrative per UP sono superiori al limite di malus, ossia superano il valore obiettivo di oltre il 17 per cento, devono sostenere

personalmente una parte di tali spese.

Cpv. 2: la partecipazione ammonta all’80 per cento delle spese amministrative per UP che superano il limite del malus. Ad esempio, per una CAD con spese amministrative di otto