Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine
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Art. 7
Cpv. 1: i limiti del bonus e del malus sono stabiliti sulla base di un valore obiettivo calcolato individualmente per ogni CAD (cfr. cpv. 2). Il limite del bonus stabilisce il valore (in spese amministrative per UP) a partire dal quale viene corrisposto un bonus al titolare di una CAD. Il limite del bonus dovrebbe essere fissato in modo tale da essere raggiungibile per molte CAD e in modo che un miglioramento dell’efficienza dei costi si rifletta anche in un aumento del bonus. In questo modo il bonus ha un ampio effetto incentivante. Allo stesso tempo, il
semplice raggiungimento degli obiettivi non dovrebbe dare diritto a un bonus. Il limite del bonus è pertanto fissato al cinque per cento al di sotto del valore obiettivo. Finora (e dal 2006) il limite del bonus (disciplinato negli accordi con le CAD) è stato allineato al valore obiettivo.
Il limite del malus stabilisce il valore (in spese amministrative per UP) a partire dal quale il titolare di una CAD deve sostenere personalmente una parte delle spese amministrative.
Pertanto, è un forte incentivo a mantenere le spese amministrative per UP al di sotto di questo limite. Negli accordi conclusi con le CAD dal 2009, il limite del malus si situava al 20 per cento al di sopra del valore obiettivo. Nella nuova ordinanza, invece, questo limite è fissato al 17 per cento al di sopra del valore obiettivo. La riduzione di tre punti percentuali è dovuta al fatto che il metodo di calcolo stabilito in questa ordinanza è superiore di circa il 3 per cento rispetto al metodo stabilito nell’accordo con le CAD per il periodo 2019-2023.
L'asimmetria dei limiti del bonus e del malus rispetto al valore obiettivo è giustificata dai diversi effetti di incentivazione del bonus e del malus. Il limite del malus ha un effetto molto forte, in quanto le CAD vorrebbero evitare qualsiasi pagamento di malus per non dover destinare le risorse finanziarie dei titolari (imposte cantonali o contributi dei membri)
all’esecuzione della LADI. Poiché la quantità delle prestazioni (cioè le UP realizzabili) e quindi le spese amministrative per UP dipendono dal numero di beneficiari di prestazioni e quindi dall’andamento congiunturale, tale quantità non può essere prevista con precisione. Questi due fattori fanno sì che vi siano forti incentivi a prevedere uno scarto adeguato rispetto al limite di malus, il che significa che il limite del malus «percepito» è inferiore al 17 per cento stabilito.
Le spese di personale rappresentano la quota maggiore delle spese amministrative (ca.
l’85%). L’efficienza dei costi e quindi il raggiungimento del valore obiettivo o della zona del bonus dipendono quindi in ampia misura dalla quantità delle prestazioni fornite (output) per posto a tempo pieno. La quantità delle prestazioni, invece, dipende (oltre che dai fattori congiunturali citati) dalla quota di mercato di una CAD. La perdita di quote di mercato porta pertanto a una diminuzione dell’efficienza dei costi (spese amministrative per UP). Vi sono quindi forti incentivi ad aumentare la quantità delle prestazioni per posto a tempo pieno solo se il livello di qualità può essere mantenuto, perché altrimenti vi è il rischio di perdere quote di mercato, annullando così di nuovo gli aumenti. Per questi motivi, la zona del bonus dovrebbe essere alla portata del maggior numero possibile di CAD. Se un numero troppo basso di CAD ha la possibilità di ricevere un bonus perché la soglia del bonus è troppo al di sotto del valore obiettivo, la ponderazione dei rischi tra il possibile bonus e i rischi associati agli aumenti di efficienza andrà a scapito degli aumenti di efficienza. Per la maggior parte delle CAD la strategia migliore sarebbe quindi quella di puntare a un valore vicino (ma non
necessariamente inferiore) al valore obiettivo, a una distanza di sicurezza dalla zona del malus. In questo caso, tuttavia, prendendo in considerazione tutte le CAD l’aumento
dell’efficienza dei costi auspicato dal legislatore è praticamente inesistente. Il limite del bonus deve quindi essere relativamente vicino al valore obiettivo. Allo stesso tempo, l’importo del bonus deve essere fissato in modo tale che un’efficienza dei costi particolarmente elevata venga premiata maggiormente rispetto a un’efficienza dei costi solo leggermente superiore alla media (cfr. art. 10), così da mantenere gli incentivi per un miglioramento continuo.