Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine
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utilizzata solo per trasmettere i dati, ma anche come canale di comunicazione tra gli assicurati e gli organi esecutivi.
Art. 18
Questo articolo è stato semplificato e reso più chiaro, senza alcuna modifica materiale.
Art. 19 cpv. 1: nella versione tedesca il termine «hinterlegt» («inseriti» in italiano e
«déposées» in francese) è sostituito con «bearbeitet» («trattati», rispettivamente «traitées») per non dare l’impressione che la piattaforma di accesso ai servizi online permetta di salvare dati. Per migliorare la trasparenza viene precisato che i dati trattati non sono solo quelli
dell’AD, ma anche quelli del servizio pubblico di collocamento.
Art. 22
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Allegati 1–3
Tutti e tre gli allegati sono stati armonizzati. Gli elenchi delle abbreviazioni sono stati aggiornati e a tutte le tabelle è stata aggiunta una frase in cui si precisa che tutti i collaboratori del fornitore di servizi informatici competente dispongono dei diritti di accesso a tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i propri compiti nell’ambito delle prestazioni d’esercizio (assistenza, risoluzione dei problemi, ecc.). La menzione dei collaboratori per l’amministrazione di sistema può quindi essere stralciata in tutti gli allegati (SUP, Admin sistema).
Allegato 1
Nell’elenco degli aventi diritto sono stati aggiunti i servizi cantonali (SC). La menzione
«RINA» (Reference Implementation for a National Application) è stata stralciata in quanto sinonimo di «EESSI» (Electronic Exchange of Social Security Information). Anche «UPI»
(Unique Person Identification) è stato stralciato, dato che questo acronimo non è riportato nella tabella.
Nella tabella la rappresentazione dei diritti di accesso ai dati del rispettivo sistema
d’informazione è conforme alle esigenze attuali. Al posto delle lettere «T» e «C» viene
utilizzata una «X» se vi è un diritto di accesso. Inoltre, tutti i congedi autorizzati in virtù della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno sono ora menzionati esplicitamente. La menzione «Dati dell’assicurato concernenti i PML», finora erroneamente inserita sotto «Indennità per insolvenza», è stata spostata sotto «Indennità di disoccupazione e dossier internazionali».
Allegato 2
L’elenco delle abbreviazioni è stato adattato alle nuove esigenze e le tre versioni linguistiche sono uniformate. Pertanto, «Coll Collaboratore» e la menzione dell’applicazione RINA
possono essere stralciate, come nell’Allegato 1. Al numero 2 è stata aggiunta una descrizione dei ruoli, che definisce quali collaboratori sono intesi con la corrispondente abbreviazione nella tabella. Come nell’Allegato 1, la legenda relativa ai diritti di accesso nella tabella è stata adattata e la lettera «T» sostituita con «X». «X» significa avere accesso a tutti i casi. Per motivi di completezza nell’intestazione della tabella sono stati aggiunti i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Conformemente all’articolo 35 capoverso 3terlettera e LC, la Direzione consolare (DC) del Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) ha accesso unicamente alla piattaforma del servizio
pubblico di collocamento. Per questo motivo figura ora nell’Allegato 3 e non più