Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine
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In tutta l’OADI, nella versione italiana «assicurazione-disoccupazione» è sostituito con «assicurazione contro la disoccupazione».
Art. 6
Cpv. 1ter: in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 LADI partecipino a un periodo di pratica professionale. Una simile partecipazione durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni deve tuttavia essere possibile in qualsiasi momento e non solo in caso di disoccupazione elevata. La restrizione in questione è quindi rimossa dall’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI e dall’articolo 6 capoverso 1terOADI. La proposizione subordinata «se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento» è pertanto stralciata.
Cpv. 5 lett. d: il tenore dell’articolo 6 capoverso 5 lettera d OADI viene precisato per rispettare meglio la volontà del legislatore. Il periodo di attesa speciale di un giorno non deve essere compiuto se la persona assicurata non effettua più di cinque giorni di disoccupazione controllata per mese civile (periodo di controllo).
Art. 25
Lett. c: nel testo francese «stage d’essai» è sostituito con «stage d’orientation professionnelle», in modo da armonizzare la formulazione francese con quelle italiana e tedesca.
Art. 27
Cpv. 3, terzo periodo: l’obiettivo della modifica è quello di adeguare la formulazione alla situazione attuale e di consentire una determinata flessibilità permettendo eccezionalmente alla persona assicurata di prendere singoli giorni esenti dall’obbligo di controllo, come avviene anche per i dipendenti con un contratto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico. Di norma, tuttavia, i giorni esenti dall’obbligo di controllo devono essere presi in blocchi settimanali, in modo da non ostacolare la consulenza o il collocamento.
Art. 30
Cpv. 3: la regolamentazione sullo scambio di dati con le autorità fiscali è sufficientemente disciplinata all’articolo 97a capoverso 1 lettera cbisLADI. Non è quindi necessario avere un’ulteriore regolamentazione a livello di ordinanza e il capoverso 3 dell’articolo 30 può quindi essere abrogato. La rubrica e i rinvii agli atti legislativi devono essere adeguati di conseguenza.
Art. 34
Cpv. 2: in questo articolo dell’OADI è introdotta l’abbreviazione «UFAS» per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Per uniformare l’intero atto, nella versione tedesca «Durchführungsorgane» è sostituito con «Durchführungsstellen».
Art. 46
Cpv. 2, terzo periodo: con la modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OADI viene soppresso il riferimento all’orario di lavoro flessibile. Per la computabilità della perdita di lavoro, non si opera più una distinzione tra aziende con e senza orario flessibile. Tutte le ore di lavoro che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (ore in esubero) sono ora prese in considerazione per determinare se si è effettivamente in presenza di un tempo di lavoro ridotto.