Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine

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nell’Allegato 2. Nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo di annunciare i posti vacanti è stato adeguato l’articolo 53b capoverso 4 dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sul collocamento (OC), in vigore dal 1° agosto 2024. La tabella e la descrizione dei ruoli nell’Allegato 2 sono state completate di conseguenza. Al numero 2 della versione francese vengono aggiunti i termini «rayon d’activité» et «nouveau employeur», per garantire la congruenza tra le tre versioni linguistiche

Allegato 3

È stato aggiunto il ruolo BP (beneficiari di prestazioni) per tener conto di tutti i tipi di

beneficiari di prestazioni e non soltanto delle persone in cerca d’impiego (PCI). La Direzione consolare è ora menzionata nell’Allegato 3 e ha accesso alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento alle stesse condizioni dei collocatori privati. Il preannuncio di lavoro ridotto non può essere effettuato in forma anonima. La «X» nella colonna corrispondente deve quindi essere stralciata.

3.2 Progetto 2

3.2.1 Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione (Ordinanza sul rimborso delle CAD, ORi-CAD) – Revisione totale

3.2.1.1 Disposizioni generali Art. 1

La presente ordinanza intende precisare le prescrizioni previste all’articolo 92 capoverso 6 LADI nella sua forma riveduta nonché fornire un quadro omogeneo e trasparente per la regolamentazione del rimborso delle spese amministrative delle CAD. Le disposizioni relative a tale rimborso, finora stabilite nelle convenzioni sulle prestazioni, sono codificate nella presente ordinanza tenendo conto delle richieste della mozione Müller Damian.

Art. 2

L'articolo 2 stabilisce lo scopo del sistema di rimborso. Il sistema è concepito per fornire incentivi (finanziari) ai titolari delle CAD affinché queste ultime adempiano i loro compiti (art. 81 LADI) in modo efficiente in termini di costi e con la qualità necessaria. Il sistema di rimborso si prefigge quindi di provvedere affinché le risorse siano impiegate nel modo più parsimonioso possibile per la fornitura di ogni prestazione nel rispetto dei requisiti di qualità.

3.2.1.2 Rimborso delle spese amministrative Art. 3

Cpv. 1: i titolari delle CAD sono rimborsati unicamente per le spese amministrative assunte nel quadro dell’esecuzione della LADI (v. anche il commento relativo all’art. 4 cpv. 2). Per i compiti non espressamente imposti alle CAD dalla LADI, i titolari non possono far valere alcun rimborso. Questa disposizione impedisce al contempo che i titolari delle CAD realizzino dei benefici a spese del fondo dell’AD.

Ad esempio, al titolare della CAD X viene rimborsato soltanto il 50 per cento delle spese di personale di un dipendente che lavora al 50 per la CAD e al 30 per cento per un’altra unità del titolare; il rimanente 30 per cento non viene rimborsato ed è a carico del titolare.

6 RS 823.111