Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 109
Rubrica e cpv. 1, frase introduttiva: nella versione italiana il termine «uffici di esecuzione» è sostituito, per coerenza terminologica, con «organi esecutivi».
Art. 109a
Cpv. 2: il contenuto di questo capoverso deve essere stralciato in quanto non più applicabile. I mandati di revisione vengono assegnati dall’ufficio di compensazione dell’AD a società fiduciarie specializzate attive a livello nazionale nel rispetto delle prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici (gara d’appalto OMC). Pertanto, nella pratica non è più possibile immaginare una situazione in cui il titolare di una cassa affidi a un ufficio fiduciario da lui incaricato il controllo contabile della cassa. In questo modo si garantisce inoltre una maggiore omogeneità del lavoro di revisione e un elevato standard qualitativo. Anche il rimando all’articolo 109 capoverso 3 contenuto nel capoverso 2 (relativo alle condizioni che il fiduciario deve adempiere) è obsoleto dato che il capoverso 3 è stato abrogato il 1° gennaio 2001.
Art. 119
Cpv. 1 lett. d: nella versione italiana il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua» e in quella francese «perfectionnement professionnel» con «formation continue» in modo da armonizzare la terminologia nelle tre versioni linguistiche e riprendere i termini usati nella LADI.
Art. 122
Cpv. 2: per evitare confusione o fraintendimenti, nella versione italiana il termine «cassa di compensazione» è completato con «AVS» e in quella tedesca «Ausgleichskasse» con «AHV». Nel testo italiano viene utilizzata l’abbreviazione «UFAS» e in tedesco «BSV». In questo modo le due versioni sono armonizzate con quella francese.
Art. 122c
Cpv. 1 lett. c: in tutti gli atti normativi in tedesco bisogna ora utilizzare unicamente il termine «Durchführungsstellen» e non più il termine «Vollzugsstellen» per designare gli organi preposti all’esecuzione dell’AD. Anche in italiano viene utilizzato unicamente il termine «organi esecutivi» (e non più «organi d’esecuzione» o «uffici di esecuzione».
3.1.2 Ordinanza sui sistemi d’informazione AD (OSI-AD)
Art. 8
Lett. e: nell’elenco delle funzioni del sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’AD è stata aggiunta la menzione della verifica del diritto alle prestazioni e quella del calcolo della prestazione. Questa menzione esplicita è necessaria perché queste tappe di lavoro sono svolte dal sistema d’informazione stesso. Con questa aggiunta l’intero articolo è stato strutturato in modo più chiaro.
Art. 14
Lett. e: la piattaforma d’accesso ai servizi online funge anche da fonte per i dati statistici ed è quindi stata aggiunta all’elenco.
Art. 17
Cpv. 2: in questo capoverso è stata aggiunta la menzione di altre funzioni che possono essere utilizzate tramite la piattaforma d’accesso ai servizi online. La piattaforma non viene