Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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Articolo 18a capoversi 1-2: crea la base giuridica per la gestione di un sistema d’informazione GIR da parte dell’AFC. Analogamente all’articolo 112a LIFD, possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può trattarsi di una violazione dell’obbligo di collaborare o di una verifica volta a stabilire se siano state fatte valere come onere multe e/o sanzioni a carattere penale non deducibili o deducibili solo in misura limitata.

Capoverso 3: tale sistema d’informazione serve agli scopi elencati in modo non esaustivo nel capoverso 3:

• lettera a: l’elenco centrale dell’imposta integrativa GIR svolge una funzione

simile a quella dei registri fiscali cantonali. Poiché le informazioni sulle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che devono presentare la dichiarazione GloBE sono già contenute nel sistema sulla base dell’annuncio, è opportuno tenere un elenco centrale da cui si evincano tutte le entità costitutive assoggettate all’imposta in Svizzera. Nello stesso elenco sono riportati i dati delle entità costitutive per la presentazione della dichiarazione GloBE da parte di un’altra entità costitutiva.

L’elenco centrale dell’imposta integrativa GIR contiene segnatamente i dati relativi alla ditta, alla sede e al numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Quest’ultima è responsabile della corrispondente notifica tramite il sistema (art. 19);

• lettera b: l’entità costitutiva assoggettata all’imposta deve presentare la

dichiarazione GloBE (art. 28a) per via elettronica. Sia le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che le autorità di tassazione dispongono così di uno strumento moderno e uniforme con il quale adempiere ai propri obblighi o compiti in modo semplice ed efficace;

• lettera c: il sistema serve anche allo scambio di informazioni con gli Stati

partner;

• lettere d–h: l’attività amministrativa dell’AFC, come per esempio il trattamento

di procedure legali, verifiche secondo l’articolo 28l, l’imposizione di sanzioni, il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria, può essere gestita anche nel sistema.

Il capoverso 4 elenca i dati delle entità costitutive che sono contenuti nel sistema d’informazione GIR. L’elenco non è esaustivo e contiene, ad esempio, anche le entità costitutive nazionali.

Il capoverso 5 elenca i dati che saranno contenuti nell’elenco centrale GIR. L’elenco non è esaustivo.

Il capoverso 6 offre all’AFC la possibilità di concedere alle autorità cantonali competenti l’accesso mediante procedura di richiamo.

Art. 18b

Questa disposizione disciplina chi ha accesso al sistema d’informazione GIR e in che misura.