Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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G20, l’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS), è avvenuta nel gennaio 2025.

L’Accordo GloBE costituisce una base di diritto internazionale per lo scambio di dichiarazioni GloBE dei gruppi di imprese tra gli Stati che firmano l’Accordo e che, nel contempo, informano l’OCSE in merito allo scambio attivato a livello bilaterale. Sia l’obbligo del gruppo di imprese di presentare la dichiarazione GloBE sia il relativo scambio sono già inclusi nelle norme tipo GloBE5; è tuttavia necessario introdurre ulteriori disposizioni nell’OImM che disciplinino, in particolare, la procedura. È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Questa partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali interessati i presupposti necessari per centralizzare la presentazione delle dichiarazioni in un solo Stato partner (cosiddetto «central filing»). In tal modo i gruppi di imprese multinazionali svizzeri possono presentare la dichiarazione GloBE a livello centralizzato presso l’AFC, che farà pervenire agli Stati partner le informazioni rilevanti desumibili dalla dichiarazione. Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner la dichiarazione GloBE che può essere utilizzata ai fini dell’imposizione minima locale senza che questa debba essere fornita anche in Svizzera dalle singole entità costitutive locali appartenenti ai gruppi di imprese multinazionali interessati.

Se la Svizzera non dovesse partecipare allo scambio di informazioni previsto dall’Accordo GloBE, i gruppi di imprese multinazionali sarebbero tenuti a presentare dichiarazioni separate in Svizzera e la dichiarazione centralizzata verrebbe probabilmente presentata da un altro Stato, generando così doppioni amministrativi. Una mancata partecipazione sarebbe inoltre pregiudizievole per la piazza economica svizzera, in particolare considerato il fatto che i gruppi di imprese multinazionali operano in e a partire dalla Svizzera e di conseguenza non trovano condizioni adeguate a facilitare l’adempimento dei loro obblighi di comunicazione internazionali.

L’attuazione di questa procedura presuppone da un lato l’adesione della Svizzera all’Accordo GloBE; a tal fine, il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione6.

Dall’altro lato, è necessario e opportuno che l’attuazione nazionale in Svizzera avvenga nell’ambito della presente modifica dell’OImM. L’integrazione in tal senso necessaria nell’ordinanza costituisce il nucleo del presente progetto posto in consultazione.

Così facendo viene predisposta l’attuazione delle disposizioni cogenti contenute nelle norme tipo GloBE. Questo modo di procedere appare ragionevole a prescindere delle discussioni attuali sul futuro dell’imposizione minima globale. Con un’attuazione conforme si vuole creare certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo per le imprese in Svizzera.

5 OCSE, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosionmodel-rules-pillar-two.html.

6 Procedura di consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE