Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
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Cpv. 5
Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE si basa, oltre che sull’Accordo GloBE, anche sulle pertinenti convenzioni di assistenza amministrativa (cpv. 2).
Cpv. 6
Qualora nel singolo caso fossero applicabili altri accordi, sono fatte salve le rispettive disposizioni derogatorie.
Art. 5
Osservazioni preliminari sull’articolo 5
Secondo la vigente ordinanza l’assoggettamento soggettivo all’imposta si basa sul principio dello «sportello unico» secondo il quale, per ogni gruppo di imprese, è assoggettata all’imposta integrativa solo un’entità costitutiva in riferimento a tutti i tipi di imposta integrativa applicabili. Partendo dalla cascata prevista nell’articolo 5 si definisce una procedura graduale che consente di determinate l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa.
In una prima fase occorre stabilire le entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese che rientra nel campo d’applicazione dell’imposizione minima. Ai fini dell’appartenenza a un gruppo di imprese è determinante il consolidamento (art. 1.2 delle norme tipo GloBE). L’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva nel contesto internazionale è determinata secondo l’articolo 10.3 delle norme tipo GloBE. Al riguardo occorre tenere presente che, in caso di modifica dell’appartenenza fiscale nel corso dell’esercizio, sono determinanti le condizioni presenti all’inizio dell’esercizio secondo l’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE (art. 10.3.6 delle norme tipo GloBE).
In una seconda fase e seguendo la procedura a cascata di cui all’articolo 5, all’interno di questa cerchia di entità costitutive si deve stabilire quella assoggettata all’imposta integrativa che sarà poi in linea di principio assoggettata a tutti i tipi di imposte integrative. In determinate situazioni, per esempio nel caso in cui diverse entità costitutive siano assoggettate all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR, questo principio non è attuabile.
Quale capoverso dell’articolo 5 vada applicato viene ridefinito per ogni nuovo esercizio in funzione degli obblighi fiscali che sussistono per l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR, a prescindere da un eventuale periodo triennale in corso di cui al capoverso 2 o 3.
In una terza fase si deve stabilire il luogo dell’imposizione in relazione all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Secondo l’articolo 16 capoverso 2, l’imposizione e la riscossione dell’imposta integrativa competono al Cantone al quale appartiene fiscalmente l’entità costitutiva di un gruppo di imprese, che è stata precedentemente stabilita come entità assoggettata all’imposta integrativa all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, determinando