Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
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della società madre a capo di un gruppo di imprese, ma predispongono solamente un cosiddetto «reporting package» per il bilancio consolidato. Il punto di partenza per il calcolo dell’utile o della perdita GloBE (ovvero l’«l’eccedente o la perdita d’esercizio» secondo le norme tipo GloBE) è l’utile o la perdita dell’entità costitutiva iscritto nella chiusura o nel «reporting package» al netto delle rettifiche di consolidamento che vengono effettuate per eliminare ricavi o spese da operazioni infragruppo.
Art. 13 cpv. 2
Al capoverso 2 viene aggiunto un chiarimento secondo cui, in caso di cambiamento dell’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tra i Cantoni durante l’esercizio, il gettito lordo dell’imposta integrativa imputata a un’entità costitutiva viene ripartito tra i Cantoni in maniera analoga alla ripartizione del gettito lordo dell’imposta federale diretta (art. 197 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta [LIFD]) che corrisponde di norma a una ripartizione pro rata temporis. In caso di trasferimento della sede dal Cantone A al Cantone B a metà esercizio si avrebbe una ripartizione 50:50 tra i Cantoni interessati. Al riguardo occorre tenere presente che è determinante l’esercizio secondo la definizione di cui all’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.
Quanto sopra riguarda anche l’imposta integrativa internazionale se l’entità costitutiva presso cui tale imposta viene riscossa cambia appartenenza fiscale nel corso dell’esercizio.
Art. 16 cpv. 2
L’articolo 16 disciplina la competenza territoriale del Cantone per la tassazione e la riscossione dell’imposta integrativa dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5. In tal senso è determinante la competenza territoriale di tale entità costitutiva all’inizio dell’esercizio (art. 3 cpv. 2).
Per stabilire l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5 si devono considerare tutte le entità costitutive detenute dal gruppo di imprese in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio in questione. A tal fine il capoverso 2 è stato precisato sotto il profilo linguistico.
Sezione 3
Il titolo viene modificato perché ora vengono gestiti due sistemi d’informazione.
10 RS 642.11