Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 2: Obblighi delle entità costitutive
Art. 28d
Cpv. 1
Il principio dello «sportello unico» introdotto con l’imposta integrativa viene mantenuto in relazione all’obbligo di presentare una dichiarazione GloBE. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è in linea di principio tenuta a presentare la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione GIR di cui all’articolo 18a
Cpv. 2
Con il capoverso 2 si tiene conto dello scambio della dichiarazione GloBE tra gli Stati partner. Inoltre, anche all’interno della Svizzera un gruppo di imprese può designare alla presentazione della dichiarazione GloBE un’entità che non sia l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa (art. 8.1.2 delle norme tipo GloBE). In entrambi i casi l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non è più tenuta a presentare la dichiarazione in Svizzera. L’entità costitutiva in Svizzera deve annunciarsi nel sistema d’informazione GIR e presentare la dichiarazione GloBE (lett. a). La presentazione in altre giurisdizioni fiscali comporta l’abolizione dell’obbligo solo se tra la Svizzera e tale giurisdizione fiscale è in vigore un Accordo GloBE (cpv. 3 lett. b). Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta la dichiarazione GloBE, è tenuta a informare l’AFC in merito nel sistema d’informazione GIR (cpv. 4). Le indicazioni necessarie a tal fine sono desumibili dalle disposizioni dell’Inclusive Framework. Sia le entità costitutive che presentano una dichiarazione GloBE (cpv. 5) sia quelle in Svizzera che non presentano alcuna dichiarazione GloBE (cpv. 6) sono tenute a fornire informazioni all’AFC. Queste ultime però solamente se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.
Art. 28e
Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE corrisponde a quanto prescritto nelle norme tipo GloBE e coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa (cfr. art. 20 cpv. 1).
Art. 28f
Le sanzioni amministrative in caso di inosservanza corrispondono a quelle sancite dall’articolo 12 LSRPP. La mancata presentazione della dichiarazione GloBE entro il termine impartito ne pregiudica lo scambio. L’AFC deve pertanto poter esigere le dichiarazioni GloBE anche dopo la scadenza del termine. Secondo l’articolo 28f l’AFC addebita all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa che non presenta la dichiarazione GloBE entro il termine impartito un importo di 200 franchi per ogni giorno di ritardo. Il termine di presentazione della dichiarazione GloBE corrisponde a quanto prescritto nelle norme tipo GloBE e coincide con il termine per