Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
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Sezione 5: Organizzazione e procedura
Art. 28j
L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente ordinanza (cpv. 1). Emana tutte le decisioni e adotta tutte le precauzioni necessarie a tale scopo (cpv. 2). L’AFC non verifica la qualità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni GloBE prima che queste siano trasmesse alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti.
L’AFC può prescrivere che le dichiarazioni GloBE siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica (cpv. 3).
Art. 28k
Qualsiasi persona incaricata dell’esecuzione dell’accordo applicabile e della presente ordinanza è sottoposta all’obbligo del segreto (cpv. 1). Tale obbligo non si applica alla trasmissione di dichiarazioni GloBE secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza (cpv. 2 lett. a). L’obbligo del segreto non si applica nemmeno nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza (cpv. 2 lett. b) e se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa (cpv. 2 lett. c). Secondo la Convenzione del 25 gennaio 198816 sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), ad esempio, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Le informazioni ricevute possono essere impiegate anche per altri scopi se ciò è previsto dalla legislazione dello Stato o della giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato o giurisdizione lo autorizza.
Nel diritto svizzero l’applicazione dell’obbligo del segreto è garantita anche dall’articolo 22a della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale. Tale disposizione statuisce un obbligo di denuncia per gli impiegati dell’Amministrazione federale, secondo cui tutti devono denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della propria funzione