Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 40a
La dichiarazione GloBE deve essere presentata per la prima volta per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024. La prima data di presentazione è il 30 giugno 2026 (cpv. 1).
La trasmissione della dichiarazione GloBE agli Stati partner presuppone l’entrata in vigore dell’Accordo GloBE (cpv. 2).
4 Ripercussioni
Il presente progetto costituisce la base nazionale unicamente per l’attuazione dello scambio di informazioni GloBE, che si fonda sulla dichiarazione GloBE. I gruppi di imprese sono tenuti ad allestire la dichiarazione GloBE già in virtù del rimando alle norme tipo GloBE.
4.1 Ripercussioni sull’economia
Le ripercussioni economiche dell’imposizione minima e della sua trasposizione nel diritto nazionale sono state descritte nel messaggio del Consiglio federale21. L’attuazione nazionale si è concentrata sul rendere la procedura amministrativa il più semplice possibile per le imprese. L’attuazione amministrativa di allora garantiva che un solo Cantone fosse sempre competente per l’impresa («sportello unico»). L’utilizzo obbligatorio del portale comporta anche uno sgravio amministrativo. Per la dichiarazione GloBE ci si riallaccia a questo sistema.
Conformemente all’articolo 8.1 delle norme tipo GloBE i gruppi di imprese con entità costitutive in Svizzera sono obbligati a presentare la dichiarazione GloBE per ogni entità costitutiva. Secondo il principio dello «sportello unico», è soltanto un’entità costitutiva per ogni gruppo di imprese a dover presentare la dichiarazione GloBE. Con l’Accordo GloBE si introduce per la dichiarazione GloBE una sorta di «sportello unico» internazionale che, attraverso lo scambio internazionale, facilita ai gruppi di imprese la presentazione della dichiarazione GloBE. Infatti, i gruppi di imprese dai quali la Svizzera riceve la dichiarazione GloBE attraverso lo scambio previsto dall’Accordo GloBE vengono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera.
4.2 Ripercussioni sul gettito fiscale
L’introduzione dell’Accordo GloBE mira alla giustificabilità delle dichiarazioni presentate dai gruppi di imprese multinazionali assoggettati all’imposta integrativa. Con l’attuazione si intende assicurare nel limite del possibile il corretto assoggettamento all’imposizione minima sia in Svizzera che all’estero.
4.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
L’AFC deve predisporre e gestire un sistema d’informazione per la presentazione delle dichiarazioni GloBE. Anche l’attuazione dello scambio automatico di
21 Cfr. n. 4.1.2 e 6.7 del messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese, FF 2022 1700.