Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
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l’appartenenza fiscale secondo l’articolo 3 capoverso 2 OImM. Occorre pertanto verificare sulla base delle prescrizioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 a quale Cantone appartiene fiscalmente l’entità costitutiva determinata nella seconda fase, quindi di norma in base alla sede della società.
Cpv. 1
Ai fini dell’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR l’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE prevede che l’entità costitutiva detenga (direttamente o indirettamente) in qualsiasi momento durante l’esercizio una partecipazione in un’entità costitutiva a bassa imposizione. Questo è in contraddizione con la finalità del principio dello «sportello unico». Da un lato, stante questo presupposto, con un onere fiscale variabile all’estero potrebbero risultare in Svizzera entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che cambiano da un anno all’altro. In un anno in cui una filiale estera è assoggettata a un’imposizione ridotta potrebbe essere applicato l’assoggettamento di cui al capoverso 1 e l’anno successivo, in cui a nessuna filiale estera è applicata l’imposizione ridotta, quello di cui al capoverso 2. Dall’altro lato, far dipendere l’assoggettamento all’imposta dall’imposizione ridotta effettiva di una filiale estera può comportare anche che, in sua mancanza, non sussisterebbe alcun obbligo di presentare una dichiarazione d’imposta secondo l’IIR. Entrambi questi esiti non sono l’obiettivo perseguito con il principio dello «sportello unico» e non rientrano nell’interesse delle imprese e dei Cantoni, dal momento che, senza dichiarazione d’imposta secondo l’IIR, la presenza di un’imposizione ridotta per le filiali estere dovrebbe essere verificata mediante una procedura di accertamento dell’obbligo fiscale, vale a dire al di fuori di una procedura di tassazione.
Con il nuovo capoverso 1, rispetto alle norme tipo GloBE l’accertamento fiscale per l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR viene esteso alle entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese multinazionale che, secondo l’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, non sono assoggettate all’imposta integrativa internazionale solo per il fatto che nessuna delle relative filiali detenute durante l’esercizio in altre giurisdizioni è assoggettata a bassa imposizione. Questa modifica non ha alcun effetto sull’onere fiscale, si applica a tutti i procedimenti in corso e vale pertanto anche per gli esercizi iniziati il 1° gennaio 2024.
Cpv. 2
Si tratta del precedente capoverso 1 con una modifica testuale apportata per tenere conto del nuovo capoverso 1.
Cpv. 3‒8
I capoversi hanno una nuova numerazione perché è stato inserito il nuovo capoverso 1.
Art. 9 cpv. 3
Si tratta di una precisazione di natura linguistica. Spesso le entità costitutive di un gruppo non allestiscono i conti annuali secondo lo standard di presentazione dei conti