Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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Nel messaggio relativo al decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese il Consiglio federale ha già messo in evidenza che, in caso di attuazione dell’imposizione minima globale in Svizzera, è essenziale che la normativa svizzera coincida con le norme tipo dell’Inclusive Framework. Una mancata compatibilità comporterebbe una doppia imposizione, imputabile all’applicazione dell’imposta integrativa svizzera e a un’imposizione supplementare all’estero. L’articolo 129a capoverso 2 e l’articolo 197 numero 15 capoverso 4 secondo periodo Cost. prevedono che, nell’ambito dell’ordinanza, la Confederazione o il Consiglio federale si possono basare su standard e modelli di prescrizioni internazionali.

Il Consiglio federale se ne è avvalso nell’ambito dell’OImM e nell’articolo 2 capoverso 1 ha dichiarato applicabili le norme tipo GloBE. Le presenti disposizioni concernenti l’attuazione nazionale della dichiarazione GloBE secondo l’articolo 8.1 delle norme tipo si basano da un lato sull’articolo 129a capoverso 2 Cost. e dall’altro sulla competenza legislativa prevista nelle disposizioni transitorie, in particolare nell’articolo 197 numero 15 capoverso 1 e capoverso 3 lettere c e d nonché capoverso 4.