Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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deve poter sanzionare con una multa le violazioni delle sue decisioni. La pena è fissata a un livello corrispondente alle multe previste dal Codice penale19: l’infrazione costituisce una contravvenzione ai sensi del diritto penale e non una mera inosservanza di prescrizioni d’ordine. Va comunque evitato che ogni mancata osservanza dei termini fissati dalle autorità sia punibile automaticamente. Per questo motivo nelle decisioni che devono avere una certa forza dissuasiva, l’AFC è tenuta a indicare espressamente la pena in caso di inosservanza. Senza questa esplicita menzione l’inosservanza della decisione non è punibile.

Art. 28q

Dal momento che le infrazioni secondo gli articoli 28o e 28p costituiscono violazioni del diritto amministrativo federale, per l’intera procedura si applica la legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo (DPA). Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione del diritto fiscale nazionale e internazionale, ossia l’AFC. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d’inchiesta nonché contro il decreto penale e la decisione penale sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche le competenze delle autorità di ricorso.

Sezione 1a

Le contravvenzioni in materia di imposta integrativa sono riprese nella nuova sezione 1a.

Art. 32

L’articolo 32 disciplina in modo più chiaro le autorità competenti e l’iter ricorsuale.

Art. 32a

La prescrizione è ora regolamentata nell’articolo 32a. Il tenore di questo articolo corrisponde all’attuale articolo 32 capoverso 3.

Art. 40 cpv. 3

All’articolo 40 capoverso 3 sono state aggiunte le nuove disposizioni penali per le quali si applica l’attenuazione del regime sanzionatorio previsto nella normativa dell’OCSE e del G20 nei primi anni dopo l’entrata in vigore dell’imposizione minima. Di conseguenza, la sanzione penale non si applica nei primi tre anni in caso di negligenza. Ciò riguarda anche la sanzione amministrativa di cui all’articolo 28f.

19 RS 311.0

20 RS 313.0