Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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Art. 28l

Cpv. 1

L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo le norme tipo GloBE, l’accordo applicabile e la presente ordinanza sulla base delle informazioni di cui dispone. In base all’annuncio di cui all’articolo 18a può per esempio verificare se le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa adempiono i loro obblighi. Sulla base delle informazioni disponibili, può verificare anche le entità costitutive appartenenti alla Svizzera di un gruppo di imprese per assicurarsi che sia presentata una dichiarazione GloBE per il gruppo di imprese. Si ricorda che la verifica specifica dei contenuti e delle informazioni delle dichiarazioni GloBE non rientra nei compiti dell’AFC. In altri termini, l’AFC riceve le dichiarazioni GloBE e le trasmette agli Stati partner. Svolge quindi una funzione di trasmissione e non di controllo.

Cpv. 2 e 3

Se constata che un’entità costitutiva appartenente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC la invita a porvi rimedio entro un termine prestabilito. Ciò riguarda in particolare anche la presentazione della dichiarazione GloBE. Se trascorso questo termine le lacune non sono colmate, l’AFC può verificare in loco la documentazione dell’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera, pretenderne la messa a disposizione, raccogliere informazioni orali o scritte o sentire i rappresentanti dell’entità.

Cpv. 4 e 5

In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione. Inoltre, su richiesta, pronuncia una decisione di accertamento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione GloBE o del contenuto della dichiarazione.

Sezione 6: Sospensione e denuncia

Uno Stato può disattivare una relazione di scambio secondo l’Accordo GloBE mediante una comunicazione scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento ne informa prontamente le autorità competenti degli Stati interessati. La disattivazione ha effetto per i periodi fiscali oggetto di dichiarazione che iniziano dopo tale comunicazione. Nonostante quanto precede, la disattivazione ha effetto immediato se è riconducibile a una violazione delle disposizioni sulla confidenzialità o a un disfunzionamento delle protezioni.

Inoltre, un’autorità competente può terminare la propria partecipazione all’Accordo GloBE per scritto nei confronti del Segretariato dell’Organo di coordinamento. Salvo indicazione diversa dell’autorità competente, la denuncia è effettiva dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di 30 mesi a partire dalla data della denuncia. Tutte le informazioni ricevute fino a quel momento in virtù dell’Accordo GloBE resteranno confidenziali e continueranno a essere soggette alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ove