Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine

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virtù del rimando alle norme tipo GloBE presente nell’articolo 2 capoverso 1, anche nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcun accordo sullo scambio tra gli Stati.

Con la presente integrazione all’OImM, tale obbligo viene imposto all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o a un’altra entità costitutiva designata dal gruppo di imprese e appartenente fiscalmente alla Svizzera.

Lo scambio delle dichiarazioni GloBE con altri Stati evita che le dichiarazioni debbano essere presentate in tutti gli Stati. Tale scambio presuppone la ratifica dell’accordo corrispondente. Fintanto che i presupposti per lo scambio non saranno soddisfatti (mancanza di accordi internazionali), tutte le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa saranno tenute a presentare una dichiarazione GloBE in Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1

Il capoverso 2 estende l’oggetto e il campo di applicazione dell’ordinanza aggiungendo l’attuazione dello scambio automatico della dichiarazione GloBE tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Sono così compresi sia la raccolta dei dati presso le imprese in Svizzera sia il successivo scambio, inclusa la distribuzione ai Cantoni competenti delle dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner.

Art. 2

Cpv. 1

Nella nota a piè pagina viene aggiornato il link alle norme tipo GloBE.

Cpv. 2 lett. b

L’esclusione dell’articolo 4.3.2 lettere a e c–e finora in vigore è stata soppressa dal momento che questa tematica è già disciplinata in modo esaustivo nella definizione della QDMTT secondo gli orientamenti amministrativi di febbraio e luglio 2023 e secondo il commentario consolidato dell’aprile 2024 relativo alla definizione di «QDMTT» descritta nei paragrafi 118.28 e 118.30. Tali orientamenti rientrano nell’articolo 2 capoverso 3. Questa modifica non comporta conseguenze dal punto di vista materiale. In particolare, l’imposta preventiva non rimborsabile sulle distribuzioni provenienti da partecipazioni qualificate nell’ambito della QDMTT rimane l’imposta determinante per l’entità costitutiva distributrice svizzera.

Cpv. 3

Nell’aprile 2024 l’OCSE ha pubblicato un commentario consolidato dal titolo «Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2023)», nel quale sono integrate gli orientamenti amministrativi adottati dall’Inclusive Framework fino al dicembre 2023. Il link riportato nella nota a piè pagina è pertanto stato aggiornato e rimanda ora a questa versione del commentario.