Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 23 pagine
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la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa. L’attenuazione del regime sanzionatorio previsto dalla normativa dell’OCSE e del G20 va applicato anche alle sanzioni amministrative nei primi anni dopo l’entrata in vigore dell’imposizione minima. Di conseguenza, la sanzione penale non si applica nei primi tre anni in caso di negligenza.
Sezione 3: Trasmissione delle dichiarazioni GloBE e prescrizione
Art. 28g
Cpv. 1
L’AFC trasmette la dichiarazione GloBE ricevuta dalle entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera alle autorità competenti degli Stati partner cui appartengono fiscalmente le entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionale. L’AFC tiene conto dei termini stabiliti nell’accordo applicabile.
Cpv. 2
Con la trasmissione della dichiarazione GloBE alle autorità competenti degli Stati partner l’AFC segnala sistematicamente le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dall’accordo applicabile.
Art. 28h
L’Accordo GloBE non contiene alcuna norma concernente la prescrizione del diritto di poter esigere l’allestimento e la presentazione della dichiarazione GloBE. Nell’interesse della certezza del diritto, il capoverso 1 stabilisce che il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva presenti la dichiarazione GloBE si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a richiedere la dichiarazione GloBE (cpv. 2). Il termine di prescrizione assoluto è di dieci anni calcolati dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata (cpv. 3) e vale anche in caso di interruzione della prescrizione
Sezione 4: Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner
Art. 28i
Secondo il capoverso 1 l’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dalle autorità competenti degli Stati partner alle autorità di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionale. Le autorità cantonali sono le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e le autorità di tassazione dell’imposta integrativa. L’AFC segnala sistematicamente alle autorità cantonali alle quali mette a disposizione le dichiarazioni GloBE le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dall’accordo applicabile (cpv. 2).