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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 18 pagine
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Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Autorità competente
1L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue la presente legge.
2Il Consiglio federale può prevedere che siano coinvolti nell’esecuzione i Cantoni e organizzazioni private.
3Le autorità che partecipano all’esecuzione della presente legge ricevono un’indennità per gli oneri sostenuti. L’indennità è finanziata con le entrate della tassa. Il Consiglio federale ne stabilisce l’importo.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 4 Oggetto della tassa
La tassa è riscossa per la circolazione nel territorio doganale con veicoli elettrici immatricolati in Svizzera e all’estero (veicoli elettrici svizzeri ed esteri).
Art. 5 Esenzioni
1La tassa non deve essere versata per:
a. veicoli elettrici non progettati per circolare su strada, quali trattori, macchine semoventi, carri di lavoro, carri con motore, monoassi, motoslitte e sedie a rotelle motorizzate;
b. veicoli elettrici destinati esclusivamente all’uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20074 sullo Stato ospite (LSO) esentati dall’obbligo fiscale in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO;
c. veicoli elettrici destinati esclusivamente all’uso personale delle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 LSO esentate dall’obbligo fiscale in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d LSO;
d. veicoli elettrici di governi stranieri in missione ufficiale;
e. veicoli elettrici esteri della categoria fiscale motoveicoli (art. 8 cpv. 2 lett. f).
2Il Consiglio federale può prevedere che determinati generi di veicoli elettrici o veicoli elettrici con destinazione d’uso speciale siano esentati interamente o parzialmente dalla tassa, oppure può adottare regolamentazioni speciali.
Art. 6 Eccezioni
L’UDSC può esentare dalla tassa singoli veicoli in casi motivati, segnatamente sulla base di regolamenti internazionali o per ragioni umanitarie.