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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 18 pagine

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Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 7: Misure amministrative

Art. 28

1L’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe se per un veicolo elettrico svizzero, dopo sollecito infruttuoso del detentore:

a. non è stata pagata la tassa;

b. non sono stati effettuati pagamenti anticipati né fornite prestazioni di garanzia;

c. non si coopera nella determinazione del chilometraggio; o

d. il sistema di rilevazione impiegato per la determinazione del chilometraggio è difettoso e non viene riparato né sostituito.

2L’autorità cantonale rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe su domanda dell’UDSC per veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per i quali la riscossione della tassa si fonda sulla sezione 4 LTPP8.

3In caso di targhe trasferibili, se il rifiuto o il ritiro riguarda soltanto uno dei veicoli, si può continuare a utilizzarle per i veicoli non interessati dalla misura.

4Nei casi di cui al capoverso 1, l’UDSC può vietare il proseguimento della marcia di un veicolo, sia svizzero sia estero, o sequestrarlo.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 29 Infrazioni fiscali

Sono considerate infrazioni fiscali:

a. la sottrazione della tassa;

b. la messa in pericolo della tassa;

c. la contravvenzione.

Art. 30 Sottrazione della tassa

1È punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o del profitto fiscale indebito chiunque, intenzionalmente:

a. sottrae tutta o parte della tassa omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta, non attivando il sistema di rilevazione o in qualsiasi altro modo; o

b. procura a sé o a terzi un profitto fiscale indebito.

2Il tentativo è punibile.

8 RS 641.81