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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 18 pagine
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Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
b. mettendo a disposizione della persona assoggettata, se necessario, un sistema di rilevazione;
c. determinando il chilometraggio;
d. trasmettendo la dichiarazione all’UDSC;
e. versando all’UDSC la tassa per i veicoli elettrici esteri entro il termine di pagamento.
Art. 18 Periodo fiscale
Il Consiglio federale stabilisce il periodo fiscale.
Art. 19 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1Per i veicoli elettrici svizzeri l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale. Termina il giorno in cui l’immatricolazione ufficiale è annullata.
2Per i veicoli elettrici esteri l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l’uscita dal territorio doganale.
Art. 20 Insorgenza del debito fiscale
1Il debito fiscale sorge all’inizio della circolazione nel territorio doganale.
2Per i veicoli elettrici svizzeri delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori il debito fiscale sorge all’inizio dell’obbligo fiscale.
Art. 21 Esigibilità del debito fiscale
Il debito fiscale diventa esigibile dal momento in cui sorge.
Art. 22 Versamento della tassa forfettaria per automobili, veicoli
commerciali leggeri e motoveicoli esteri
1Per i veicoli esteri la tassa forfettaria deve essere versata all’inizio dell’obbligo fiscale per l’intera durata della permanenza nel territorio doganale.
2Se la permanenza si protrae, la tassa per il periodo aggiuntivo deve essere versata prima del termine della durata inizialmente prevista.
Art. 23 Estinzione del debito fiscale in caso di veicoli elettrici esteri e
ricorso al servizio di un fornitore
Per i veicoli elettrici esteri per i quali si è ricorso al servizio di un fornitore il debito fiscale si estingue al momento del pagamento della tassa all’UDSC.