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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 18 pagine
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Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7 Persone assoggettate alla tassa
Sono assoggettati alla tassa:
a. per i veicoli elettrici svizzeri, il detentore;
b. per i veicoli elettrici esteri, il detentore e il conducente.
Sezione 3: Basi di calcolo della tassa
Art. 8 Principio
1L’importo della tassa è calcolato in base:
a. ai chilometri percorsi nel territorio doganale (chilometraggio); e
b. al peso totale massimo autorizzato del veicolo elettrico.
2La tassa è stabilita per le seguenti categorie fiscali:
a. automobili;
b. veicoli commerciali leggeri;
c. veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci;
d. veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone;
e. motoveicoli;
f. ciclomotori.
3Il Consiglio federale può prevedere che per combinazioni di veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per il trasporto di merci sia utilizzato come base di calcolo il peso massimo autorizzato del convoglio indicato per il veicolo trattore.
4Il Consiglio federale suddivide i generi di veicoli elettrici in categorie fiscali.
Art. 9 Tassa forfettaria
1Per i veicoli delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori è riscossa una tassa forfettaria.
2Per i veicoli esteri delle categorie fiscali automobili e veicoli commerciali leggeri la persona assoggettata può scegliere tra tassa forfettaria e tassa sul chilometraggio.
3Per i veicoli svizzeri delle categorie fiscali motoveicoli e ciclomotori la tassa forfettaria è riscossa annualmente.
4Per i veicoli esteri delle categorie fiscali automobili, veicoli commerciali leggeri e motoveicoli la tassa forfettaria è calcolata in base alla durata della permanenza nel territorio doganale.
Art. 10 Tariffe fiscali
1Le tariffe fiscali si fondano sull’allegato 2.