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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 18 pagine
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Legge sulla tassazione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 5: Controlli
Art. 24 Principio
1Nell’ambito della riscossione della tassa, vengono effettuati controlli da:
a. l’UDSC al confine doganale e nel territorio doganale per i veicoli della categoria fiscale veicoli commerciali pesanti per i quali la riscossione della tassa si fonda sulla sezione 4 LTTP6;
b. l’UDSC al confine doganale e nell’area di confine per i veicoli delle categorie fiscali automobili, veicoli commerciali leggeri, motoveicoli e veicoli commerciali pesanti per il trasporto di persone;
c. i Cantoni all’interno del Paese per tutti i veicoli elettrici, eccettuati quelli di cui alla lettera a.
2I controlli possono essere automatizzati.
Art. 25 Verifica del chilometraggio trasmesso con la dichiarazione
Nell’ambito dei propri controlli, l’UDSC e i Cantoni possono ricorrere ai dati del contachilometri o del tachigrafo per verificare se il chilometraggio trasmesso con la dichiarazione corrisponde al numero di chilometri effettivamente percorsi.
Sezione 6: Rimedi giuridici e contestazione
Art. 26 Rimedi giuridici
Fintantoché l’esecuzione spetta ai Cantoni, le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 60 giorni dinanzi all’UDSC.
Art. 27 Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un
fornitore
1Se la persona assoggettata considera errata una fattura, può contestarla entro il termine di opposizione di un anno (art. 85 cpv. 1 LUDSC7) al fornitore che l’ha emessa. Quest’ultimo è tenuto a verificare la contestazione. Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all’UDSC.
2Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione al fornitore.
6 RS 641.81
7 FF 2025 2035