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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 19 pagine
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Legge sull’imposizione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
f. imposta sulla corrente di ricarica: imposta dovuta per la ricarica di un veicolo elettrico a un apposito impianto;
g. gestore della rete di distribuzione: gestore di una rete di distribuzione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl);
h. detentore del veicolo: detentore di veicoli elettrici immatricolati in Svizzera.
Art. 3 Autorità competente
1L’Ufficio federale … (UXXX) esegue la presente legge.
2Provvede all’applicazione uniforme della presente legge. A tal fine può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.
3Esercita la vigilanza sui servizi incaricati dell’esecuzione della presente legge.
4Per adempiere i propri compiti può trattare i dati necessari a tal fine, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi e penali nonché dati di persone giuridiche. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento.
5L’UXXX riceve un’indennità per gli oneri sostenuti. L’indennità è finanziata con le entrate dell’imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l’importo.
Sezione 2: Obbligo fiscale
Art. 4 Oggetto dell’imposta
L’imposta è riscossa sulla corrente di ricarica erogata a un apposito impianto situato sul territorio svizzero (imposta sulla ricarica).
Variante con FL: L’imposta è riscossa sulla corrente di ricarica erogata a un apposito impianto situato sul territorio doganale svizzero (imposta sulla ricarica).
Art. 5 Imposta forfettaria
1Per i veicoli elettrici immatricolati in Svizzera dei seguenti generi è riscossa una tassa forfettaria:
a. motoveicoli;
b. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore;
c. ciclomotori:
1. ciclomotori veloci;
2. monopattini autobilanciati;
3. ciclomotori pesanti.
2L’imposta forfettaria è dovuta annualmente.