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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 19 pagine
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Legge sull’imposizione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»
2Una parte dell’imposta è restituita per la corrente di ricarica utilizzata in uno dei seguenti ambiti:
a. agricoltura;
b. silvicoltura;
c. estrazione di pietra da taglio naturale.
3La corrente di ricarica utilizzata in agricoltura e silvicoltura dà diritto alla restituzione in assenza di restituzioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19967 sull’imposizione degli oli minerali.
4Le parti d’imposta destinate a compiti e spese connessi alla circolazione stradale sono restituite per la ricarica di veicoli adibiti alla preparazione di piste.
Art. 13 Importo della restituzione, procedura e interessi
1Il Consiglio federale stabilisce l’importo delle restituzioni di cui all’articolo 12 capoverso 2. A tal fine tiene conto della necessità economica.
2Disciplina la procedura per le restituzioni di cui all’articolo 12 capoversi 2 e 4. Gli importi esigui non sono restituiti.
3Sulle restituzioni non sono corrisposti interessi.
Sezione 5: Riscossione dell’imposta
Art. 14 Imposta sulla corrente di ricarica
1L’imposta sulla ricarica è determinata e riscossa dai gestori delle reti di distribuzione. A tal fine questi ultimi possono trattare dati, inclusi quelli personali e di persone giuridiche.
2Versano periodicamente le entrate fiscali alla Confederazione.
3Ricevono un’indennità per gli oneri sostenuti. L’indennità è finanziata con le entrate dell’imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l’importo.
4I gestori delle reti di distribuzione emanano decisioni concernenti l’importo dell’imposta nei confronti delle persone assoggettate di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
5Adempiono i suddetti compiti in qualità di autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA). In procedure d’esecuzione possono togliere l’opposizione secondo l’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e sono considerati autorità amministrative ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.