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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 19 pagine

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Legge sull’imposizione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 23 Periodo fiscale

1I gestori delle reti di distribuzione riscuotono almeno una volta all’anno l’imposta sulla ricarica dovuta dal gestore dell’impianto.

2Gli organi d’esecuzione cantonali riscuotono almeno una volta all’anno l’imposta forfettaria dovuta dal detentore del veicolo elettrico.

Art. 24 Esigibilità e prescrizione

Il Consiglio federale disciplina l’esigibilità e la prescrizione dell’imposta.

Art. 25 Misure amministrative in caso di imposta forfettaria

1L’organo d’esecuzione cantonale rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di un veicolo di cui all’articolo 5 capoverso 1 se il detentore non ha pagato l’imposta nonostante il sollecito.

2In caso di targhe trasferibili, se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un determinato veicolo, si può continuare utilizzarle per i veicoli non interessati dalla misura.

Art. 26 Controlli dei gestori delle reti di distribuzione

1I gestori delle reti di distribuzione possono effettuare controlli presso i gestori degli impianti di ricarica in riferimento al corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione e alla corretta trasmissione dei dati.

2Possono delegare questo compito a installatori elettricisti in possesso di un’autorizzazione generale d’installazione.

Art. 27 Vigilanza

Per adempiere i propri compiti di vigilanza l’UXXX può in particolare:

a. effettuare controlli presso i gestori delle reti di distribuzione e gli organi d’esecuzione cantonali;

b. durante le ore d’ufficio prendere visione in loco degli atti rilevanti riguardanti la riscossione dell’imposta o chiedere che tali atti gli vengano recapitati;

c. nel caso specifico, disporre provvedimenti d’inchiesta o, se necessario, applicarli direttamente.

Art. 28 Assistenza amministrativa

1Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si prestano assistenza reciproca nell’adempimento dei loro compiti; si scambiano le necessarie informazioni e, d’ufficio o su richiesta, comunicano i dati necessari all’esecuzione della presente legge.

2Le autorità fiscali e di polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni forniscono su richiesta tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.