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Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 19 pagine

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Legge sull’imposizione dei veicoli elettrici «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19 Piattaforma dei dati

1Ai fini della riscossione dell’imposta si utilizza la piattaforma dei dati secondo gli articoli 17g−17i LAEl13.

2La piattaforma consente di trattare i dati di base e di misurazione dell’impianto di ricarica necessari per la riscossione dell’imposta e di renderli accessibili agli organi coinvolti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati. In particolare, dispone misure tecniche e organizzative ai fini della protezione dei dati.

3Il gestore della piattaforma è indennizzato per gli oneri legati alla riscossione dell’imposta. L’indennità è finanziata con le entrate dell’imposta. Il Consiglio federale ne stabilisce l’importo.

4L’UXXX e i gestori delle reti di distribuzione possono trattare i dati della piattaforma per adempiere i compiti secondo la presente legge.

Art. 20 Protezione dei dati

1Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente legge è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati.

2Al trattamento dei dati di persone giuridiche si applicano gli articoli 57r–57t della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 21 Determinazione della corrente di ricarica e trasmissione dei dati

1La corrente di ricarica è determinata mediante dispositivi certificati, all’interno o all’esterno dell’impianto di ricarica, che misurano l’elettricità erogata attraverso l’impianto e quella eventualmente reimmessa in rete, e trasmettono automaticamente i dati di misurazione alla piattaforma.

2Se i dati di misurazione non sono trasmessi automaticamente alla piattaforma, spetta al gestore dell’impianto di ricarica trasmetterli alla piattaforma (autodichiarazione).

3Tenendo in considerazione la legislazione federale sulla metrologia, il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici minimi nonché le altre caratteristiche, dotazioni e funzionalità dei dispositivi di misurazione certificati. Disciplina i dettagli relativi a registrazione e trasmissione dei dati nell’ambito dell’autodichiarazione.

Art. 22 Insorgenza del debito fiscale

1L’imposta sulla corrente di ricarica è dovuta con l’erogazione della corrente all’impianto di ricarica.

2L’imposta forfettaria è dovuta a partire dal giorno dell’immatricolazione del veicolo elettrico.

13RS 734.7

14RS 235.1

15 RS 172.010