Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine
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decisione di principio del Consiglio federale secondo questo articolo. Ad esempio, si può ipotizzare che nessuna delle domande presentate adempia le condizioni per la concessione di un aiuto finanziario. Il Consiglio federale potrebbe quindi decidere di non promuovere alcuna esposizione. Tuttavia, l’entità dell’aiuto finanziario può assumere un’importanza particolare nella valutazione, anche in considerazione della situazione delle finanze federali e del consenso politico in seno all’Assemblea federale.
La decisione favorevole del Consiglio federale in merito al finanziamento deve essere approvata dall’Assemblea federale, che deve autorizzare il credito d’impegno necessario per la promozione. Il momento in cui il Consiglio federale presenta il messaggio per lo stanziamento del credito d’impegno non è definito nell’avamprogetto di legge. A seconda delle circostanze, il Consiglio federale potrà aspettare dapprima il risultato delle votazioni cantonali o le decisioni parlamentari in merito agli stanziamenti dei Cantoni. Lo scadenzario dei lavori parlamentari sarà stabilito dall’Assemblea federale. Anche sotto questo aspetto, occorrerà decidere se aspettare eventualmente una decisione popolare prima di optare per un finanziamento o se una decisione favorevole dell’Assemblea federale potrebbe costituire un terreno favorevole per successive votazioni cantonali o comunali.
Articolo 8 Entità dell’aiuto finanziario e finanziamento
Capoverso 1: come esposto al numero 2.5, si può presumere che l’ente pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni promotori) debba sostenere circa la metà dei costi di un’esposizione nazionale. Ai fini di una ripartizione equilibrata degli oneri, conviene limitare la quota di finanziamento della Confederazione al massimo al 30 per cento dei costi complessivi del progetto e indurre i Cantoni e i Comuni cofinanziatori a fornire contributi, ossia fondi pubblici, di importo almeno equivalente (lett. a). I contributi pecuniari di altre collettività pubbliche che intendono impegnarsi finanziariamente nel progetto devono poter essere computati nella quota dei Cantoni e Comuni cofinanziatori.
La lettera b stabilisce che l’ente promotore deve fornire una prestazione propria ragionevole per coprire i costi rimanenti e sfruttare nel migliore dei modi anche altre fonti di finanziamento (quali le sponsorizzazioni e gli introiti dei biglietti). I contributi dei Cantoni e Comuni che partecipano all’ente promotore (Cantoni promotori) sono computati nelle prestazioni proprie. L’ordinanza dovrà specificare quali costi sono considerati computabili. Non è prevista la garanzia di copertura di un eventuale deficit da parte della Confederazione, ma ciò non esclude la possibilità che parte dei fondi federali venga concessa come riserva.
Opzioni esaminate e scartate: durante la stesura dell’avamprogetto di legge, si è pensato non solo di prevedere una percentuale massima per il calcolo dell’aiuto finanziario, ma di completarlo con una cifra massima (p. es. «ma non superiore a XXX milioni di franchi»). Tuttavia, un tale requisito sarebbe troppo rigido in considerazione del lungo periodo di validità della legge ed è stato quindi scartato. È stata scartata anche la possibilità che la Confederazione fornisca un contributo finanziario per le attività di progetto prima della decisione ufficiale di promozione. Il finanziamento di tali attività incombe agli enti promotori.
Capoversi 2 e 3: il credito d’impegno è lo strumento di controllo dei crediti appropriato nel presente contesto. Esso consente al Consiglio federale di contrarre impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo (cfr. art. 21 della legge federale del 7 ottobre 200525 sulle finanze della Confederazione, LFC). Poiché la preparazione di un’esposizione nazionale si estende su un periodo di tempo più lungo e si può
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