Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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Le fasi procedurali previste sono state discusse preliminarmente con la CdC10. Quest’ultima si è dichiarata favorevole a una partecipazione, ma non a una competenza decisionale vera e propria.

A grandi linee, lo svolgimento della procedura prevista dal presente avamprogetto di legge può essere riassunto come segue:

 avvio della procedura da parte di enti promotori con i primi progetti concreti;

 se il Consiglio federale decide di sostenere una prossima esposizione nazionale: emanazione di un’ordinanza;

 presentazione delle domande (dossier di progetto) secondo la procedura definita nell’ordinanza;

 processo di selezione con esame, e in caso di più progetti presentati, raccomandazione a favore di un determinato progetto da parte della giuria, raccomandazione della CdC e decisione di principio del Consiglio federale in merito al sostegno concesso a un determinato progetto;

 messaggio sul finanziamento all’attenzione delle Camere federali;

 decisione in merito al finanziamento (credito d’impegno);

 contratto di sovvenzionamento tra la Confederazione e l’organismo responsabile;

 ulteriore preparazione e realizzazione dell’esposizione nazionale.

La legge non precisa se le votazioni popolari molto probabilmente necessarie nei Cantoni e Comuni in merito al cofinanziamento di un progetto di esposizione nazionale devono avere luogo prima o dopo la selezione definitiva. Su questo aspetto occorre lasciare un margine per rispettare le condizioni quadro che prevalgono di volta in volta e le decisioni politiche in merito alle possibili ragionevoli opzioni.

2.4 Ruolo degli enti promotori nonché dei Cantoni e dei Comuni

Il ruolo principale per quanto riguarda le future esposizioni nazionali spetta agli enti promotori11. Questi eventi devono nascere «dal basso». Chi dice iniziativa, dice anche responsabilità in materia di organizzazione e finanziamento. Anche a questo riguardo sono stati considerati gli insegnamenti tratti da Expo.02. Sebbene l’avamprogetto di legge non lo preveda espressamente, un ente promotore dovrebbe rivestire una forma giuridica appropriata. Le strutture organizzative e dirigenziali, la contabilità e la presentazione dei conti vanno concepite in modo consono alla complessità del progetto. I ruoli, le competenze, le responsabilità e i diritti di consultazione degli attori coinvolti devono essere definiti12.

Anche i Cantoni e i Comuni interessati assumono un ruolo importante13. Sebbene l’avamprogetto di legge non lo preveda espressamente, essi devono contribuire e partecipare a diverse attività a livello di pianificazione e realizzazione (in particolare

10 Cfr. n. 1.3

11 Cfr. già il rapporto sulle condizioni generali 2023, n. 6.2.1.

12 Rapporto sulle condizioni generali 2023, n. 6.2.2.

13 Rapporto sulle condizioni generali 2023, n. 6.2.1. 8/23