Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine
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Confederazione (cfr. art. 8 cpv. 2). Non esclude invece la possibilità di prevedere una riserva nell’ambito del credito d’impegno e dell’importo massimo.
Articolo 11 Organizzazione all’interno della Confederazione
L’organizzazione dell’Amministrazione federale è di per sé di competenza del Consiglio federale (cfr. art. 8 LOGA), nel rispetto dei principi strutturali della LOGA (cfr. art. 2 LOGA). Per l’adempimento dei compiti connessi all’attuazione del presente avamprogetto, deve poter derogare a tali principi strutturali e, se necessario, designare un delegato. Il delegato sarebbe direttamente subordinato al Consiglio federale e sarebbe incaricato di dirigere tutto il lavoro delle autorità amministrative federali per l’attuazione della legge. Se necessario, il Consiglio federale specificherebbe più dettagliatamente nell’ordinanza l’attribuzione amministrativa, i compiti, i poteri e le risorse di questa autorità. Di conseguenza, la competenza di un dipartimento o ufficio determinato non deve essere specificata a livello di legge.
Come misura di accompagnamento o alternativa è ipotizzabile anche l’istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale. Se non nominasse un delegato, il Consiglio federale assegnerebbe la responsabilità principale a un dipartimento o ufficio federale.
Articolo 12 Vigilanza e controllo
Capoverso 1: i beneficiari di aiuti finanziari sottostanno, nell’impiego di tali aiuti, alla vigilanza dell’autorità federale competente e del Controllo federale delle finanze (art. 25 e art. 28 segg. LSu, art. 8 cpv. 1 lett. c della legge del 28 giugno 196728 sul Controllo delle finanze). Il presente avamprogetto non si occupa delle competenze di vigilanza dei Cantoni e Comuni interessati e cofinanziatori. Queste competenze rimangono riservate. Tuttavia, sarà opportuno che i Comuni coinvolti coordinino le loro attività di vigilanza in modo appropriato.
A prescindere dalla nomina di un delegato, si può presumere che diversi uffici federali si dovranno occupare di supervisionare e controllare l’attuazione della legge. Essi dovranno svolgere questa funzione per mezzo di una supervisione concomitante e di controlli periodici. In tale compito potranno mettersi in contatto direttamente con l’ente promotore. Tuttavia, qualsiasi misura dovrà sempre essere ordinata dal servizio federale competente.
Capoverso 2: nell’interesse dell’ente promotore e anche delle autorità federali coinvolte, deve essere elaborato un piano di controllo ai sensi dell’articolo 25 LSu. In esso occorre indicare con precisione quali unità dell’Amministrazione federale (unità specializzate) svolgono quali compiti. Se il Consiglio federale nomina un delegato, uno dei suoi compiti sarà quello di elaborare il piano di controllo.
Capoverso 3: l’autorità federale competente e le unità specializzate coinvolte adottano le necessarie misure di vigilanza e controllo nei rispettivi ambiti di competenza. Se la supervisione concomitante o i controlli periodici evidenziano carenze, il servizio federale competente ordina le misure appropriate per porvi rimedio. A tal fine, concederà all’ente promotore termini ragionevoli in modo che possano essere adottate misure di miglioramento efficaci. Se questi sforzi non portano al risultato desiderato, in ultima istanza può essere richiesta la riduzione o il rimborso dell’aiuto finanziario in conformità con gli articoli 28 e seguenti LSu. Se necessario, spetterà al delegato o al servizio federale competente imporre tale sanzione.
28 RS 614.0 18/23