Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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in natura e di contributi a fondo perso. Anche per le future esposizioni nazionali si potrebbero adottare soprattutto queste due forme di sostegno.

Articolo 2 Obiettivi di un’esposizione nazionale

Se prevede nella legge la possibilità di promuovere finanziariamente esposizioni nazionali e di garantire un sostegno alla loro realizzazione, la Confederazione può e deve anche definire quali benefici fondamentali si aspetta da un tale evento. Deve dunque subordinare il suo sostegno all’adempimento di determinate condizioni e al raggiungimento di determinati obiettivi, ai quali gli enti promotori sono tenuti a conformarsi per ottenere in definitiva un aiuto finanziario (in caso di adempimento di tutte le altre condizioni e a patto che la Confederazione sia disposta in linea di principio a erogare un tale aiuto). Tuttavia, la legge non deve dilungarsi in particolari riguardanti la concezione dei contenuti. L’iniziativa spetta agli enti promotori, e la loro creatività non deve essere limitata da prescrizioni dettagliate.

Al tempo stesso, l’esposizione deve servire come luogo di scambio culturale e di incontro, dove la popolazione di ogni parte del Paese, ogni cultura e ogni generazione può trovarsi e discutere. In tal modo non fornisce soltanto un’immagine della Svizzera, ma funge anche da motore per l’ulteriore sviluppo della società e delle identità svizzere (cfr. in generale n. 1.5). L’articolo 2 menziona quattro aree concrete che possono essere considerate valide per le future esposizioni nazionali. In sintesi, si tratta delle aree seguenti: identità e coesione e posizione della Svizzera nel contesto della comunità internazionale (lett. a), incontri e dialogo (lett. b), soluzione per un ulteriore sviluppo del Paese (lett. c), beneficio culturale ed economico a lungo termine per tutta la Svizzera (lett. d). Un’esposizione nazionale deve portare cambiamenti positivi, un’eredità che perduri al di là della manifestazione.

Articolo 3 Emanazione di un’ordinanza

L’iniziativa per la realizzazione di un’esposizione nazionale deve sempre provenire da enti promotori che si impegnano (cfr. in generale n. 2.4). Se il Consiglio federale è disposto a sostenere la realizzazione di un tale evento nel periodo considerato, deve avere l’obbligo di emanare un’ordinanza basata sulla presente legge e che concretizzi le condizioni quadro per la concessione di un sostegno all’esposizione prevista. In questo modo è possibile garantire un’equa concorrenza.

Quanto al momento in cui deve essere emanata l’ordinanza, sussiste un certo margine discrezionale. Tuttavia, è essenziale che i progetti abbiano raggiunto un grado di concretizzazione sufficiente20. L’avamprogetto chiede inoltre che l’ente promotore abbia la volontà e sembri in grado di presentare a tempo debito una domanda sufficientemente completa.

Anche se a un certo momento un solo ente promotore ha lanciato un progetto e se il Consiglio federale ritiene che tale progetto possa meritare un sostegno finanziario, deve comunque essere emanata un’ordinanza, onde creare una situazione iniziale

20 Le aspettative a questo riguardo sono già state descritte nel rapporto sulle condizioni generali 2023, al n. 12.4. Le bozze di progetto devono contenere in particolare quanto segue: «Situazione iniziale, incluse le attività realizzate fino a quel momento. Obiettivi e ideazione dei contenuti dell’evento. Struttura organizzativa e gestionale degli enti promotori, incluse le qualifiche dei membri del team; cooperazione prevista con Confederazione, Cantoni e Comuni. Pianificazione della procedura (masterplan) per lo svolgimento dell’esposizione nazionale, inclusi i possibili processi parlamentari e le eventuali votazioni popolari. Piano per l’elaborazione di strategie in materia di trasporti, energia e sicurezza. Rapporto sulle condizioni generali di un’esposizione nazionale. Piano finanziario, incluso l’ordine di grandezza del fabbisogno di finanziamento da parte della Confederazione. Dichiarazioni d’intento di Cantoni e Comuni nonché dei principali sponsor e finanziatori terzi (...). Prime considerazioni sulla fattibilità e sui rischi.». 11/23