Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine
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presumere che l’ente promotore preveda varie fasi nella realizzazione del progetto, il credito d’impegno dovrebbe essere scaglionato in base a tali fasi e il Consiglio federale dovrebbe essere autorizzato a decidere in merito alla liberazione delle singole quote di credito. Il capoverso 2 esclude espressamente la garanzia di copertura di un eventuale deficit da parte della Confederazione.
L’ordinanza dovrà chiarire che eventuali altre prestazioni (p. es. prestazioni in natura di servizi federali) saranno computate in un eventuale contributo complessivo.
Articolo 9 Accertamenti approfonditi
Capoversi 1 e 2: gli accertamenti relativi alla fattibilità sono di importanza centrale per i grandi eventi. A tali accertamenti deve essere consacrata grande attenzione sin dall’inizio (cfr. art. 3). La fattibilità di base deve essere confermata al momento della presentazione del progetto. Nel corso delle successive attività di progetto, gli accertamenti devono essere completati e approfonditi. Occorre prevedere la possibilità di avviare accertamenti approfonditi già a partire dalla decisione di principio del Consiglio federale. Questi possono essere portati avanti parallelamente alla procedura successiva (emanazione dell’ordinanza, messaggio di finanziamento del Consiglio federale e deliberazioni parlamentari). A partire da tale momento l’impegno corrispondente viene assunto soltanto da un ente promotore, poiché la decisione di selezione è già stata presa.
In seguito alla decisione di principio del Consiglio federale, l’ente vincitore procederà con lo sviluppo del progetto. L’autorità federale competente contatterà l’ente in questione e discuterà gli aspetti che devono ancora essere approfonditi. La base per la discussione è stata elaborata nell’ambito dell’esame della domanda (art. 5) e delle valutazioni della giuria (art. 6) e della CdC (art. 7). Se l’ente promotore non può o non vuole effettuare autonomamente taluni accertamenti approfonditi, la Confederazione può obbligarlo a far esaminare singoli aspetti da esperti esterni. Poiché la pianificazione finanziaria e organizzativa è particolarmente importante per la stabilità finanziaria del progetto, il capoverso 2 prescrive una verifica indipendente obbligatoria. I costi di tali accertamenti sono a carico dell’ente promotore, ma vengono conteggiati tra i costi computabili del progetto, determinanti per il calcolo dell’aiuto finanziario.
Il servizio federale competente può avviare direttamente accertamenti approfonditi o incaricare autonomamente organismi esterni di effettuare talune analisi. Per quest’ultimo caso, la Confederazione non necessita di una base legale specifica (cfr. art. 57 della legge del 21 marzo 199726 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA), sicché questa opzione non è esplicitamente menzionata nel testo di legge.
Capoverso 3: ogni fase dell’analisi deve, per quanto possibile, servire a sviluppare ulteriormente il progetto. I servizi incaricati devono essere tenuti non solo a valutare criticamente determinate supposizioni e misure previste, ma anche a proporre miglioramenti concreti se giungono alla conclusione che alcune supposizioni non sono sufficientemente fondate o che alcune fasi della pianificazione non sono ancora sufficientemente elaborate per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Capoverso 4: i rapporti degli organi di controllo incaricati dell’analisi sono verificati dal servizio federale competente. Se tale servizio ritiene necessari ulteriori accertamenti in un singolo caso, può chiedere all’organo di controllo interessato di completare il proprio rapporto. Sulla base dei rapporti presentati, il servizio federale deve formulare le condizioni e gli oneri necessari per garantire l’attuazione delle raccomandazioni degli
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