Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine
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Le entrate generate dagli ingressi, dalla pubblicità, dai partenariati, dalle sponsorizzazioni e da altre fonti devono dunque coprire il 40 per cento del budget, ammesso che il finanziamento pubblico copra il corrispondente del 60 per cento19.
2.6 Punti essenziali dell’ordinanza
I punti che l’ordinanza specifica su un’esposizione nazionale deve disciplinare risultano dalla legge. L’ordinanza deve definire in particolare:
il termine entro il quale gli enti promotori possono presentare una domanda;
i requisiti per le domande;
il mansionario della giuria;
l’organizzazione all’interno della Confederazione.
Inoltre, l’ordinanza deve contenere disposizioni d’esecuzione per le varie disposizioni della legge.
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Ingresso
Si veda al riguardo il commento al numero 6.1.
Articolo 1 Principio
Questa disposizione descrive a titolo introduttivo il ruolo della Confederazione, specificando che il suo compito non consiste nel lanciare o commissionare esposizioni nazionali. La Confederazione deve invece limitarsi a sostenere sul piano delle idee eventuali iniziative adottate da enti promotori di progetti ed eventualmente a sostenere finanziariamente tali iniziative. Il sostegno è facoltativo. Da questa disposizione non può essere dedotta alcuna pretesa.
Lettera a: se in un determinato periodo sono stati lanciati diversi progetti per una prossima esposizione nazionale, occorre organizzare una procedura di selezione per scegliere il progetto da sostenere sul piano delle idee ed eventualmente anche a livello finanziario. Nelle disposizioni che seguono vengono definiti i parametri della procedura di selezione. La procedura di selezione per un’esposizione nazionale specifica deve essere concretizzata in un’apposita ordinanza.
Lettera b: l’eventuale sostegno a livello finanziario consiste nel versamento di un aiuto finanziario. Gli aiuti in questione sono definiti all’articolo 3 LSu nel modo seguente: «Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale, per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore». Ciò significa, in riferimento al presente contesto, che la promozione di un’esposizione nazionale può non solo consistere nel versamento di un sussidio, bensì anche comprendere altre prestazioni. Il sostegno all’ultima esposizione nazionale consisteva principalmente in aiuti finanziari concessi sotto forma di servizi e prestazioni
19 Nel caso di Expo.02 questa quota corrispondeva al 37 % (tutte le entrate salvo i contributi di Cantoni/Comuni e Confederazione). 10/23