Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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5.4 Subordinazione al freno alle spese

In virtù dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’articolo 8 capoverso 1 LPEN, se crea nuove disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi, richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Si può ipotizzare che il contributo della Confederazione ammonterà a più di 20 milioni di franchi, e pertanto soggiace alle condizioni del freno alle spese.

5.5 Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). In virtù dell’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Allo stesso tempo, la Confederazione deve fare un uso parsimonioso dei suoi poteri e lasciare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per svolgere i loro compiti.

La legge prevede un ruolo sussidiario nell’organizzazione delle future esposizioni nazionali. Il ruolo principale sarà assunto dagli enti promotori con la partecipazione dei Cantoni e dei Comuni. In questo senso, il progetto richiede anche alle collettività partecipanti di contribuire al finanziamento con un pari importo. Pertanto, i principi della sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale sono rispettati.

5.6 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto di legge è conforme alle disposizioni della LSu (in particolare agli art. 6–8).

5.7 Delega di competenze normative

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo la Costituzione, una restrizione generale alla delega consiste in particolare nel requisito che le disposizioni importanti e fondamentali devono essere emanate sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).

In alcune sue disposizioni, il progetto autorizza il Consiglio federale a emanare norme di attuazione. Tale facoltà rispetta l’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost., poiché in tali casi i principi sono disciplinati a livello di legge e quindi il quadro entro il quale il Consiglio federale deve emanare tali norme è definito.

Le seguenti disposizioni dell’avamprogetto di legge contengono deleghe legislative:

 articolo 3 lettera b (organizzazione all’interno della Confederazione);

 articolo 4 capoverso 2 (precisazione dei requisiti di contenuto delle domande);

 articolo 6 capoverso 1 (definizione del mansionario della giuria);

 articolo 11 (designazione di un delegato).