Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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organi di controllo. Tali condizioni e oneri saranno poi inseriti nel contratto di sovvenzionamento (cfr. art. 10).

Articolo 10 Contratto di sovvenzionamento

Capoverso 1: gli aiuti finanziari possono essere concessi mediante decisione o mediante stipulazione di un contratto di diritto pubblico (cfr. art. 16 LSu). Nel presente contesto, la stipulazione di un contratto di diritto pubblico appare appropriata, poiché garantisce un ampio margine discrezionale nel calcolo dell’aiuto finanziario e nella formulazione di condizioni e oneri e ci si aspetta che l’ente promotore, in quanto beneficiario del sussidio, partecipi alla definizione di tali condizioni e oneri. Con la conclusione del contratto di sovvenzionamento, l’ente promotore si impegna a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri da esso previsti.

Capoverso 2: l’elenco delle disposizioni non è esaustivo. Se necessario, ulteriori condizioni e oneri possono essere integrati nel contratto. Le regole generali in materia di rimborso e revoca in caso di mancato adempimento delle disposizioni contrattuali non devono essere menzionate nel contratto. In questo caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 e seguenti LSu.

Lettera a: una pianificazione di dettaglio con tappe fondamentali, obblighi di rendiconto e possibilità di recesso è essenziale per la supervisione progressiva (art. 12)27. È quindi necessario definire in quali momenti del progetto devono essere raggiunti i progressi e cosa succede se questi obiettivi non vengono raggiunti. L’ente promotore dovrà definire nella sua pianificazione una serie di tappe in corrispondenza delle quali si valuterà se la pianificazione del progetto è ancora valida. In caso di risultato negativo, definirà i cosiddetti «punti di uscita». Anche la Confederazione si riserverà il diritto di recedere da un contratto, di rifiutare ulteriori pagamenti e (a seconda dei casi) di chiedere il rimborso di pagamenti già effettuati, a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi in conformità con gli accordi contrattuali (cfr. art. 28 LSu).

Lettera b: le riserve di approvazione possono riguardare, ad esempio, il coinvolgimento di alcuni partner del progetto o la modifica di alcune componenti del progetto.

Lettera c: la definizione di una pianificazione attendibile del finanziamento e delle liquidità è nell’interesse sia dell’ente promotore sia delle autorità federali, nonché dei Cantoni e dei Comuni. Il contratto deve pertanto stabilire quali pagamenti sono previsti e in quali momenti (a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni contrattuali).

Lettera d: il monitoraggio della qualità e dei rischi incombe di principio all’ente promotore. Il contratto deve stabilire in modo vincolante le condizioni quadro, le modalità e le competenze. Ciò consente agli enti finanziatori e alle autorità di vigilanza di trovare rapidamente il giusto interlocutore in caso di crisi e di definire eventuali misure sulla base di un’intesa comune (cfr. anche l’art. 12).

Lettera e: una volta che l’esposizione nazionale si è svolta e i lavori di smantellamento delle infrastrutture non più necessarie sono stati completati, l’ente promotore deve redigere un rapporto finale in cui presenta le esperienze acquisite durante la realizzazione del progetto e stende un bilancio. Questo rapporto può servire da guida per i futuri enti promotori di altre esposizioni nazionali e per le autorità federali per future regolamentazioni.

Lettera f: il contratto deve anche stabilire come gestire un eventuale utile o disavanzo. L’avamprogetto esclude la garanzia di copertura di un eventuale deficit da parte della

27 Cfr. già il rapporto sulle condizioni generali 2023, n. 6.1.4. 17/23