Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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d’intenti dei Governi di detti Cantoni e di altri finanziatori terzi i cui fondi sono essenziali per sostenere finanziariamente il progetto.

Lettera d: nel preventivo complessivo occorre spiegare in che modo andranno coperti i costi di pianificazione e realizzazione del progetto (compresi i costi conseguenti quali

p. es. i costi per la sicurezza e lo smantellamento e per la gestione di eventuali disavanzi). Devono essere esposti i fondi propri disponibili e i fondi di terzi attesi, previsti o garantiti. Questi fondi comprendono ad esempio gli aiuti finanziari di Cantoni e Comuni, i contributi degli sponsor e le entrate dalle vendite di biglietti. Se i dati si basano su previsioni, è necessario verificare la plausibilità queste ultime.

Lettera e: la struttura organizzativa e dirigenziale deve soddisfare i requisiti definiti. Occorre illustrare in modo chiaro quali sono gli organi responsabili del processo e quali responsabilità si assumono, tenendo conto delle esperienze maturate con le precedenti esposizioni nazionali.

Lettera f: nel piano di supervisione bisogna illustrare in che modo gli organi e i processi interni o esterni all’ente promotore garantiscono la supervisione della realizzazione del progetto e come dovrebbero essere gestite eventuali crisi. Anche a questo riguardo vanno definite chiare responsabilità. La contabilità basata su una norma riconosciuta (p. es. Swiss GAAP RPC) deve garantire la necessaria trasparenza finanziaria.

Lettera g: il piano dei trasporti, dell’energia e di sicurezza costituiscono complementi specifici allo studio di fattibilità. Questo triplice piano è menzionato espressamente, dato che la Confederazione gli presta un’attenzione particolare e perché riguarda diversi servizi federali. Nel piano dei trasporti occorre illustrare in che modo i flussi previsti di visitatori possono essere gestiti con le infrastrutture esistenti o con infrastrutture aggiuntive. Nel piano dell’energia occorre invece mostrare in che modo deve essere coperto il fabbisogno di energia necessario per realizzare l’esposizione nazionale. Nel piano di sicurezza occorre infine spiegare quali sono i provvedimenti previsti per far fronte agli eventuali rischi per la sicurezza che potrebbero insorgere (p. es. attentati terroristici).

Lettera h: l’ente promotore deve spiegare come e quando le infrastrutture create per l’esposizione nazionale andranno smantellate. Occorre anche indicare quali mezzi finanziari sono stati preventivati a tal fine. Infine, dopo aver terminato tutti i lavori, l’ente promotore dovrà redigere un rapporto di valutazione, che potrà servire da strumento di orientamento per le esposizioni successive.

Capoverso 2: la legge non può disciplinare in dettaglio i requisiti per le domande, che devono essere precisati nell’ordinanza.

Articolo 5 Esame delle domande

Le domande vanno presentate al servizio federale competente (p. es. al delegato istituito, cfr. al riguardo art. 11). Il servizio verifica, in primo luogo, se le domande sono complete. Se manca qualche elemento, impartisce all’ente promotore interessato una proroga per completare la propria domanda. Dopodiché il servizio competente esamina se le domande soddisfano i requisiti e descrive il risultato in un rapporto di valutazione all’attenzione della giuria (cfr. art. 6). Le domande ancora incomplete allo scadere della proroga e quelle che non soddisfano i requisiti non sono trasmesse alla giuria. Il servizio federale competente coinvolge nei lavori i servizi federali responsabili dei vari aspetti. L’impostazione di questa collaborazione deve essere precisata nell’ordinanza. Il