Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Nella misura in cui un’esposizione nazionale può essere considerata un evento culturale per il suo contenuto e le sue forme di presentazione, l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)30 fornisce una base sufficiente per l’emanazione della legge. Tuttavia, bisogna considerare che un’esposizione nazionale va oltre un evento culturale in senso convenzionale. Si tratta in sostanza di una piattaforma di formazione dell’identità per la presentazione di varie questioni del presente e del futuro e di un luogo di dialogo su temi che riguardano non solo la cultura, ma anche la società, l’economia e persino la politica. A causa di questa natura speciale delle esposizioni nazionali, l’avamprogetto di legge deve godere di un ampio sostegno.

Dato che con i suoi contenuti e le sue forme di presentazione un’esposizione nazionale mira a esprimere l’identità dell’intero Paese, appare giustificato invocare anche una competenza non scritta della Confederazione insita nella struttura federale dello Stato («potere intrinseco» della Confederazione). Ad esempio, nei casi delle celebrazioni del giubileo del 1998 o della prevista istituzione della Fondazione Svizzera solidale, il Consiglio federale ha invocato non solo la competenza federale in materia di affari esteri, ma anche una competenza non scritta insita nella struttura federale dello Stato (cfr. il messaggio del 17 maggio 2000 concernente l’utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, FF 2000 3455, n. 6.1, con ulteriori rimandi). Con un tale fondamento delle competenze, ci si deve però assicurare di non interferire con i diritti sovrani dei Cantoni. Il presente progetto non comporta una simile interferenza: fornendo aiuti finanziari agli enti promotori di esposizioni nazionali, la Confederazione non limita in alcun modo il diritto dei Cantoni di fornire anch’essi aiuti finanziari a tali enti. Ciò vale anche per la competenza della Confederazione in materia di promozione della cultura (art. 69 cpv. 2 Cost.): si tratta di una cosiddetta competenza parallela in cui la Confederazione e i Cantoni possono agire contemporaneamente e in modo indipendente nello stesso ambito (cfr. Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4a ed. 2023, art. 3 Cost., N 25).

Quando la Confederazione si basa su una competenza non scritta in virtù della struttura federale dello Stato, trova una base costituzionale formale nell’articolo 173 capoverso 2 Cost.31. Di conseguenza, nell’ingresso dell’avamprogetto di legge è menzionato anche tale articolo, oltre all’articolo 69 capoverso 2.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non ha alcuna ripercussione sugli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto introduce disposizioni importanti che contengono norme di diritto concernenti la promozione delle esposizioni nazionali, che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. e dell’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200232 sul Parlamento devono essere emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

30 RS 101

31 Direttive di tecnica legislativa, N 25, ultima versione pubblicata elettronicamente nel 2024, disponibile all’indirizzo www.bk.admin.ch>Documentazione>Accompagnamento legislativo>Direttive di tecnica legislativa DTL.

32 RS 171.10 20/23