Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 23 pagine

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edilizia, compatibilità ambientale, sicurezza, traffico). Per lo stanziamento dei mezzi finanziari necessari potrebbero occorrere anche decreti parlamentari e votazioni popolari (possibilità di referendum facoltativi o obbligatori). È ipotizzabile che i Cantoni e i Comuni ospitanti che svolgono un ruolo centrale nell’ambito di un’iniziativa facciano anche parte dell’ente promotore.

Per la presentazione di una domanda è richiesta almeno la garanzia del sostegno da parte degli esecutivi competenti dei Cantoni cofinanziatori. Sarebbe utile che i parlamenti ed eventualmente il Popolo si esprimessero già in una fase precoce, ad esempio mediante decreto su un contributo alla progettazione o in merito alle basi legali da creare a livello cantonale.

Date le necessarie decisioni parlamentari e popolari, in forma di base legale o di decisione in materia di spese, la pianificazione di una futura esposizione nazionale a livello cantonale e comunale riveste una grande importanza. La responsabilità per la pianificazione e la realizzazione deve essere assunta dall’ente promotore di

un’iniziativa, d’intesa con i Cantoni e le Città/i Comuni interessati.

2.5 Finanziamento di una prossima esposizione nazionale

Il presente avamprogetto di legge non definisce un obbligo di finanziamento della Confederazione per una prossima esposizione nazionale. Quanto a un’esposizione nazionale negli anni 2030, il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha deciso che non intende partecipare finanziariamente a un tale evento nel periodo in questione.

L’avamprogetto indica che la Confederazione non intende più, in futuro, impegnarsi come principale finanziatore di un’esposizione nazionale. Expo.02 è stata finanziata dalla Confederazione in ragione del 57 per cento14. Ora i Cantoni e i Comuni cofinanziatori dovranno partecipare almeno nella stessa misura della Confederazione. La quota dei Cantoni e Comuni interessati dovrà essere dunque decisamente superiore rispetto alle esposizioni passate (Expo.02: 5 %)15. La garanzia di copertura di un eventuale deficit da parte della Confederazione è esclusa16. Questa soluzione tiene conto coerentemente degli insegnamenti tratti da Expo.02. L’avamprogetto chiarisce che in futuro la Confederazione non assumerà più una «responsabilità illimitata»17.

Con il tetto massimo del 30 per cento per la quota di finanziamento della Confederazione e il principio di una ripartizione equilibrata degli oneri, i contributi dell’ente pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni) corrispondono all’incirca al 60 per cento del budget complessivo. Questo dato equivale grossomodo al valore empirico di Expo.02 (62 %)18. Le prestazioni possono consistere in contributi al finanziamento di base, in prestazioni (pecuniarie) di servizi e in natura (p. es. servizi di sicurezza) e in riserve.

14 Cfr. rapporto CDF 2005, allegato 7, grafico relativo al bilancio delle entrate: 919 mio. CHF su un totale di 1601 mio. CHF.

15 Rapporto CDF 2005, allegato 7, grafico relativo al bilancio delle entrate: 85 mio. CHF su un totale di 1601 mio. CHF. Il contributo deve dunque rientrare di nuovo nell’ordine di grandezza di quello fornito nel 1964 (27,5 %, 65 mio. CHF su 237 mio. CHF).

16 Nota: secondo Svizra 27, la garanzia di copertura di un eventuale deficit da parte dell’ente pubblico è «praticamente inevitabile», Svizra 27, studio di fattibilità, 2a ed. 2025 (studio di fattibilità Svizra 27), pag. 201 (non tradotto in italiano).

17 Cfr. rapporto CDF 2005, Lehre 1.

18 Per un confronto: il contributo dell’ente pubblico a Expo 2000 Hannover corrispondeva al 50 %. Cfr. rapporto CDF 2005, allegato 8. 9/23