Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati · 23 pagine
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3.2 Facoltà del Consiglio federale di arrotondare
La Commissione intende inoltre riconoscere al Consiglio federale una più ampia facoltà di arrotondare gli importi in caso di compensazione del rincaro. Analogamente a quanto disposto dall’articolo 30bisLAVS, il Consiglio federale potrà arrotondare gli importi al multiplo di 5 franchi più vicino, semplificando così l’ammontare degli assegni e anche il calcolo dei pagamenti differenziali da parte delle casse per gli assegni familiari.
3.3 Riferimento alla percentuale anziché ai punti
Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi minimi, la Commissione propone di usare il termine «per cento» in luogo di «punti». L’utilizzo del termine «punti» costituisce un’inesattezza che è sfuggita nel corso dell’iter legislativo14. In relazione alla compensazione del rincaro, il termine «punti» potrebbe essere inteso come «punti dell’indice» o «punti percentuali», ma non come «per cento». Ognuno di questi termini implica però un metodo di calcolo diverso15.
3.4 Modifica della versione francese
La Commissione propone di modificare la versione francese del testo in modo tale che, così come nella versione tedesca, gli importi minimi vengano adeguati «contemporaneamente» all’adeguamento delle rendite dell’AVS. Si tratta di una modifica redazionale.
3.5 Proposte di minoranza
3.5.1 Non entrare in materia o respingere l’aumento degli importi minimi
Una minoranza (Vietze, Aellen, Aeschi, Amaudruz, de Courten, Fischer Benjamin, Gutjahr, Hess Erich, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di non entrare in materia sul progetto. In caso di una decisione di entrare in materia, un'altra minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sau-
14 Cfr. FF 1999 2792, dove originariamente si parlava di per cento.
15 Kieser/Reichmuth affermano che la necessità dell’adeguamento non può dipendere dalla serie di indici utilizzata, motivo per cui per rilevare la variazione sarebbe più corretto parlare di per cento e non di punti. Questa è anche la soluzione adottata nell’art. 33ter LAVS e nell’art. 16a cpv. 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1). È pertanto lecito presumere che l’utilizzo del termine «punti» nell’art. 5 cpv. 3 LAFam sia dovuto a un errore. L’adeguamento degli importi minimi presuppone dunque un aumento dell’IPC del «5 per cento» dall’ultima rilevazione (Kieser/Reichmuth (2010), Praxiskommentar FamZG, n. 31 e segg. ad art. 5, stato della normativa e della giurisprudenza).