Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati · 23 pagine
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Poiché l’importo di tale rendita cambia regolarmente, anche il reddito minimo determinante varia: se nel 2013 era di 7020 franchi, nel 2023, al momento della presentazione dell’iniziativa parlamentare 23.406, era di 7350 franchi. Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto a un assegno familiare soltanto a condizione che nessuna persona esercitante un’attività lucrativa faccia valere nello stesso tempo il diritto a tale prestazione per lo stesso figlio e il loro reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa dell’AVS. Tale regola si applica alle persone disoccupate, sempre che non abbiano esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. Conformemente alla legge del 25 giugno 19825 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) queste persone, in aggiunta all’indennità giornaliera, possono ricevere un supplemento corrispondente all’importo giornaliero degli assegni per i figli e degli assegni di formazione nel Cantone di residenza. Questo supplemento viene però accordato soltanto se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.
Assegni familiari nell’agricoltura
Alle persone attive nell’agricoltura si applica la legge del 20 giugno 19526 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF), che prevede modalità di finanziamento diverse rispetto a quelle stabilite dalla LAFam. Gli assegni familiari per i lavoratori del settore agricolo sono finanziati solo in parte dai datori di lavoro. Questi ultimi, infatti, versano alla cassa cantonale di compensazione contributi pari al 2 per cento di tutti i salari in contanti e in natura corrisposti dalla loro azienda e assoggettati all’obbligo contributivo dell’AVS. L’importo residuo e i costi legati al versamento degli assegni familiari sono coperti per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni.
Talune disposizioni della LAFam si applicano anche alla LAF. Gli importi della LAF si basano ad esempio sugli importi minimi previsti dalla LAFam. Gli assegni per i figli ammontano quindi a 215 franchi al mese e gli assegni di formazione a 268 franchi. Alle famiglie che abitano in regioni di montagna sono versati 20 franchi in più. I lavoratori agricoli hanno inoltre diritto a un assegno per l’economia domestica di 100 franchi.
Altre prestazioni a favore delle famiglie
Nel terzo e quarto periodo dell’articolo 3 capoverso 2 LAFam, si specifica quanto segue: «Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge».
Come detto, l’articolo 116 capoverso 2 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assegni familiari. Fondandosi su tale articolo, la Confederazione ha la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti riguardanti la politica familiare. In virtù del capoverso 1, a tutela della famiglia può ad esempio sostenere