Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati · 23 pagine

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prestazioni. Il presente progetto, che si limita ad aumentare l’importo degli assegni familiari, è quindi compatibile con i suddetti strumenti.

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto di revisione della LAFam è pertanto soggetto alla procedura legislativa ordinaria.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

In forza dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’aumento degli importi minimi degli assegni per i figli e di formazione di cui all’articolo 5 LAFam richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto comporta nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi all’anno.

Nello specifico gli assegni per i figli e di formazione nell’agricoltura di cui all’articolo 2 capoverso 3 e all’articolo 7 LAF, che rimandano all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LA-Fam, implicano per la Confederazione una spesa aggiuntiva di circa 6 milioni di franchi all’anno per gli assegni per i figli e di circa 2 milioni all’anno per quelli di formazione (cfr. n. 5.5.1).

Giacché si stima dunque che la spesa aggiuntiva della Confederazione supererà la soglia dei 2 milioni di franchi, la modifica dell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam è subordinata al freno alle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Principio di sussidiarietà (art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.): la normativa vigente prevede che spetti alla Confederazione definire gli importi minimi e adeguare al rincaro gli assegni familiari (art. 5 LAFam). Il presente progetto non modifica tale competenza.

Principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 Cost.): il principio dell’equivalenza fiscale prevede una corrispondenza tra i beneficiari di una prestazione statale, i finanziatori e gli organi decisionali. L’aumento degli importi minimi degli assegni familiari comporta dei costi marginali per la Confederazione e i Cantoni, derivanti dal finanziamento della LAF. Ciononostante viene rispettato il principio dell’equivalenza fiscale.