Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Famiglie forti grazie ad assegni adeguati · 23 pagine
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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Allo scopo di agevolare la libera circolazione, l’UE ha definito norme miranti a coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)24. I cardini del sistema di coordinamento sono la parità di trattamento dei cittadini, la tutela dei diritti acquisiti e il versamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’UE non prevede però un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. In accordo con i principi di coordinamento previsti dal diritto europeo, gli Stati membri possono infatti definire autonomamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale. In virtù della convenzione del 4 gennaio 196025 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.
La definizione delle prestazioni familiari deve però tenere conto degli impegni internazionali della Svizzera in questo ambito. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/200426 e n. 987/200927. Questi si applicano anche alle prestazioni familiari previste dalla LAFam. In virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE)
n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a garantire la parità di trattamento dei cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS. Le prestazioni familiari devono quindi essere garantite anche ai cittadini degli Stati dell’UE/AELS i cui figli risiedono in un Paese dell’UE/AELS, se sono soddisfatte le relative condizioni (art. 3 par. 1 lett. j in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento [CE] n. 883/2004).
L’aumento degli importi minimi degli assegni per i figli e di formazione così come le modifiche alla compensazione del rincaro proposte con il presente progetto sono compatibili con le summenzionate norme europee.
La Svizzera ha inoltre ratificato due accordi internazionali attraverso i quali si è ufficialmente impegnata a fornire prestazioni alle famiglie con figli a carico. Si tratta nello specifico della convenzione del 28 giugno 195228 concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e del Codice Europeo di Sicurezza sociale del Consiglio d’Europa29. Tali accordi stabiliscono requisiti minimi, in particolare per quanto riguarda la cerchia dei beneficiari e l’importo delle
23 RS 0.142.112.681
24Il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è disciplinato dal regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.