Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC

nell’ambito dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispet tivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nonché all’osservanza di regole d’ori gine che si rifanno a quelle dell’UE?

SÌ: le deroghe previste per gli Stati dell’UE e dell’AELS, così come le regole d’origine, riscuotono il con- senso della maggior parte dei partecipanti. Tali misure sono accolte con favore, tra gli altri, da nume- rosi Cantoni (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, SO, UR, ZG), dalla CCA, da diversi esponenti dell’economia (Avenergy, Materiali di costruzione circolari Svizzera, Commercio Svizzera, me-

tal.suisse, Stahl Gerlafingen, swisscleantech) e dalle associazioni ambientaliste partecipanti. Anche i VERDI sostengono che la deroga prevista per gli Stati contemplati dall’Accordo di collegamento sia ap- propriata (senza tuttavia una presa di posizione esplicita sulla questione). Materiali di costruzione cir- colari Svizzera sottolinea l’importanza della regolamentazione per l’efficacia del meccanismo e per la prevenzione di eventuali elusioni. Le associazioni ambientaliste sottolineano in particolare l’importanza della disposizione che consente al Consiglio federale di escludere le merci provenienti da Stati che hanno concluso con la Svizzera o con l’UE accordi comparabili all’Accordo di collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Ciò dovrebbe generare effetti di ricaduta positivi e motivare altri Paesi ad adottare regolamentazioni analoghe.

SÌ con riserve: cemsuisse accoglie con favore la differenziazione delle importazioni in base allo scam- bio di quote di emissioni (presenza o meno dell’Accordo di collegamento) per salvaguardare la compe- titività del cemento svizzero e chiede regole d’origine chiaramente definite, affinché il clinker importato da Stati dell’UE, dello Spazio economico europeo (SEE) o dell’AELS e lì ulteriormente lavorato ri- manga soggetto all’adeguamento alle frontiere al momento dell’esportazione come cemento in Sviz- zera, così da prevenire efficacemente il «carbon leakage».

Secondo il Cantone di Vaud, le deroghe previste per gli Stati dell’UE e dell’AELS (art. 2 cpv. 2) sono coerenti con il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni dell’UE, mentre i criteri di equivalenza per gli Stati terzi (art. 2 cpv. 3) dovrebbero essere definiti in modo chiaro ed esplicito.

L’associazione economiesuisse chiede di mantenere le deroghe per gli Stati dell’UE e dell’AELS e, al contempo, di precisare chiaramente le regole d’origine. Essa respinge il recepimento diretto delle re- gole d’origine non preferenziali dell’UE o della Svizzera, ritenendole inadeguate per ragioni pratiche e giuridiche. Il Consiglio federale dovrebbe invece emanare un’ordinanza specifica relativa alla LACFC, nella quale vengano stabilite le regole d’origine specifiche per i prodotti cementizi elencati nell’allegato 1, nonché le prescrizioni formali e procedurali per il rilascio delle attestazioni di origine. L’associazione sottolinea che l’economia dovrebbe partecipare attivamente alla definizione di tali aspetti a livello tec- nico, al fine di creare una soluzione efficace e su misura per la Svizzera, che prevenga l’elusione della LACFC.

NO: la IHZ respinge le deroghe e le regole d’origine previste. Essa chiede la soppressione della se- conda frase dell’articolo 2 capoverso 4, che prevede la presa in considerazione della compatibilità con le regolamentazioni dell’UE. Si dovrebbe rinunciare all’applicazione delle stesse regole d’origine

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