Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC
che l’efficacia dipende dal rispetto dell’obbligo di comunicazione e dovrebbe essere verificata regolar- mente; evidenziano inoltre (AR) che l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dovrebbe avere in ogni momento la possibilità di effettuare una verifica dei dati comunicati.
SÌ con riserve: undici Cantoni (AG, AI, FR, GL, GR, NW, SO, TG, UR, VD, VS) e la CCA sostengono l’autodichiarazione e raccomandano di verificarne l’efficacia in caso di obbligo di comunicazione insuffi- ciente. La IHZ sottolinea che gli obblighi di verifica e di comunicazione dovrebbero essere limitati al mi- nimo. Diversi esponenti dell’economia (economiesuisse, ASTAG, costruzionesvizzera, Materiali di co- struzione circolari Svizzera, cemsuisse, IHZ, usam) e l’USS propongono di passare da un obbligo di comunicazione annuale a uno trimestrale, in quanto in questo modo si ridurrebbe l’onere burocratico per il controllo e si aumenterebbe il contenuto informativo per tutte le parti interessate (costruzionesviz- zera, USS e usam senza una presa di posizione esplicita).
NO: le associazioni ambientaliste partecipanti sono contrarie alla proposta di autodichiarazione. Seb- bene questa soluzione con «Swiss finish» sia eccezionalmente più snella e pragmaticamente valida a breve termine, essa rappresenta un ostacolo a medio termine quando si tratterà di recepire gli adegua- menti normativi dell’UE e garantire così condizioni di concorrenza comparabili in modo duraturo.
Nessuna indicazione: Il Centro e l’UDC sottolineano che i costi di attuazione devono essere mante- nuti il più bassi possibile.
4.6 Utilizzo di dati effettivi sulle emissioni
Domanda: Siete favorevoli alle disposizioni previste nell’articolo 6 capoversi 2–4 del progetto prelimi nare posto in consultazione, in particolare a quelle concernenti l’utilizzo di dati effettivi sulle emissioni e il ricorso, in caso di mancata disponibilità, a valori standard stabiliti dal Consiglio federale tenendo conto delle regolamentazioni dell’UE?
SÌ: quindici Cantoni (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, SO, UR, VD, VS, ZG), la CCA, il pvl, diverse associazioni economiche (Avenergy, Commercio Svizzera, metal.suisse, Swissmem) e Stahl Gerlafingen sostengono esplicitamente le disposizioni relative all’utilizzo di dati effettivi sulle emissioni e, in caso di mancata disponibilità, di valori standard. Greenpeace e il WWF sostengono l’attuazione, a condizione che questa sia conforme alle disposizioni dell’UE. Viene valutato in modo positivo dal Can- tone di Appenzello Esterno il fatto che siano incluse sia le emissioni dirette sia quelle indirette. Alcuni Cantoni, in particolare Uri, segnalano tuttavia possibili incentivi all’utilizzo di valori standard anziché di valori effettivi e raccomandano di verificare il meccanismo di prevenzione degli abusi. Nel complesso, la regolamentazione è considerata appropriata, attuabile e compatibile con le norme dell’UE.
SÌ con riserve: il Cantone di Vaud sostiene in linea di principio l’utilizzo prioritario di dati effettivi sulle emissioni, ma sottolinea che l’attuazione pratica potrebbe risultare difficile e raccomanda pertanto di definire valori standard robusti e di facile applicazione. L’associazione swisscleantech raccomanda di basarsi primariamente su valori standard, ammettendo tuttavia l’utilizzo di dati specifici di processo
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