Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC

garantire condizioni di concorrenza paritarie. La metodologia corrisponderebbe alla prassi del CBAM dell’UE e viene giudicata appropriata sia dal punto di vista ecologico che da quello economico. In parti- colare cemsuisse e l’associazione Materiali di costruzione circolari Svizzera sottolineano che l’inclu- sione delle emissioni indirette permetterebbe di rilevare in modo approssimativo le effettive emissioni di CO2 e garantirebbe quindi efficacemente parità di condizioni.

SÌ con riserve: le associazioni ambientaliste partecipanti auspicano un’attuazione compatibile e «ana- loga a quella dell’UE». In merito all’ammontare e alla base di calcolo della tassa, i VERDI si dicono fa- vorevoli a un’attuazione il più possibile ampia e analoga a quella dell’UE (senza una presa di posizione esplicita).

Le associazioni economiesuisse e Swissmem propongono di sostituire, all’articolo 5 capoverso 1 let- tera d, l’espressione «l’anno» con «il trimestre». Esse chiedono un’autodichiarazione trimestrale anzi- ché annuale (v. tra l’altro cap. 4.5). L’usam condivide tale richiesta (senza una presa di posizione espli- cita).

NO: la IHZ respinge la base di calcolo e l’ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere proposti (art. 5, all. 2). Essa critica in particolare l’elevata complessità della dichiarazione delle emissioni di gas a effetto serra per ogni spedizione di merci, comprese le prestazioni preliminari e l’energia elettrica,

nonché l’onere di verifica che ne deriva, la conseguente incertezza del diritto e gli ostacoli al commer- cio. Inoltre, si porrebbe la questione della verificabilità all’estero da parte delle autorità svizzere. La IHZ contesta altresì il calcolo annuale della tassa e chiede invece un adeguamento trimestrale, al fine di evitare distorsioni tra produzione interna e importazioni.

Nessuna indicazione: scienceindustries propone di modificare la base di calcolo dal peso lordo al peso netto della merce importata (art. 5 cpv. 1 lett. a). La ragione addotta è che il peso lordo com- prende anche l’imballaggio, il materiale di riempimento e i supporti della merce, che non rientrano nel campo di applicazione della legge. Per il versamento della tassa dovrebbe quindi essere considerata solo la massa propria della merce, l’unica effettivamente rilevante.

4.5 Esecuzione mediante autodichiarazione

Domanda: Siete favorevoli alla regolamentazione prevista nell’articolo 6 capoverso 1 del progetto pre liminare posto in consultazione, in particolare all’autodichiarazione annuale da parte delle persone as soggettate all’obbligo di adeguamento?

SÌ: cinque Cantoni (AR, BL, GE, SO, ZG), il pvl e diversi esponenti dell’economia (economiesuisse,

Avenergy, Commercio Svizzera, metal.suisse, Stahl Gerlafingen, swisscleantech, Swissmem) appro- vano esplicitamente l’autodichiarazione annuale prevista da parte delle persone assoggettate all’ob- bligo di adeguamento. Essi accolgono con favore, in particolare, il fatto che l’autodichiarazione con- senta un’esecuzione snella e amministrativamente efficiente, riduca l’onere per le imprese e le autorità e garantisca un’attuazione agevole dello strumento. Alcuni Cantoni (AR, GE, SO) sottolineano tuttavia

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