Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC
qualora la loro qualità sia sufficiente. Ciò semplificherebbe l’esecuzione e, al contempo, creerebbe in- centivi per migliorare la qualità dei dati presso i produttori.
NO: altri esponenti dell’economia (economiesuisse, usam, ASTAG, costruzione svizzera, Materiali di costruzione circolari Svizzera, cemsuisse) propongono che l’esecuzione si basi prioritariamente su va- lori standard stabiliti dal Consiglio federale (costruzionesvizzera e usam senza una presa di posizione esplicita). Dovrebbe tuttavia restare facoltà degli importatori far verificare i dati effettivi delle proprie emissioni di gas a effetto serra da un organismo di verifica. Solo una volta che l’organismo di verifica avrà attestato una sufficiente qualità dei dati, sarà possibile effettuare le dichiarazioni sulla base delle emissioni effettive (modifica dell’art. 6 cpv. 2 e 5). I valori standard rappresenterebbero una «soluzione predefinita» agevole, in particolare per l’importazione di piccoli quantitativi. Le associazioni sottoli- neano che i valori standard devono restare compatibili con le norme del commercio internazionale (in particolare con quelle dell’OMC).
Secondo la IHZ e l’HIV (quest’ultima senza una presa di posizione esplicita), i valori standard sono inefficienti e, in particolare nel caso di un’applicazione specifica per Paese, farebbero sì che i siti di produzione a basse emissioni non abbiano alcun vantaggio rispetto a quelli a elevata intensità di emis- sioni. L’HIV sottolinea inoltre che la misurazione precisa e corretta delle emissioni effettive non sa- rebbe attuabile nella pratica. La IHZ chiede invece che le indicazioni si basino sui dati effettivi e au- spica un’integrazione dell’articolo 6 capoverso 2 secondo cui i valori standard non devono distorcere l’effetto di incentivazione verso una produzione sostenibile nei Paesi terzi.
4.7 Verifica dell’autodichiarazione su richiesta
Domanda: Siete favorevoli alle disposizioni previste nell’articolo 6 capoversi 5 e 6 del progetto prelimi nare posto in consultazione, in particolare alla disposizione secondo cui, in caso di necessità, l’UFAM può esigere che un organo appropriato, da esso designato, verifichi le indicazioni presentate?
SÌ: undici Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, SO, UR, ZG), la CCA, il pvl, diverse associazioni economiche (Avenergy, Materiali di costruzione circolari Svizzera, Commercio Svizzera, metal.suisse) e Stahl Gerlafingen approvano esplicitamente la regolamentazione prevista per la verifica dei dati da parte dell’UFAM. Esse accolgono con favore il fatto che una verifica contribuisca a garantire la qualità e la tracciabilità dell’autodichiarazione e a ridurre i rischi di indicazioni imprecise o incomplete.
Diversi partecipanti sottolineano al contempo che la verifica dovrebbe essere effettuata in modo mirato e proporzionato. Il Cantone di Vaud e swisscleantech sostengono un’applicazione basata sul rischio, mentre il Cantone di Uri richiama l’attenzione sulla salvaguardia di condizioni di concorrenza paritarie e sulla necessità di evitare oneri inutili per le imprese.
Il Cantone di Zugo esprime ulteriori riserve in merito alla concezione dell’articolo 6 capoverso 5. Esso auspica che l’UFAM possa richiedere una verifica solo in casi motivati, al fine di evitare controlli arbi-
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