Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 29 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla LACFC
5 Altri riscontri specifici
Domanda: Avete altri riscontri specifici sul progetto preliminare posto in consultazione, in particolare sull’ulteriore esecuzione della tassa di adeguamento alle frontiere (sezione 2 articoli 7–11), sul tratta mento dei dati (sezione 3), sulle disposizioni penali e sul perseguimento penale (sezione 4) nonché sulle disposizioni finali (sezione 5)?
Sono riportati gli articoli per i quali è stato fornito un riscontro nel merito.
5.1 Titolo
L’organizzazione costruzionesvizzera, cemsuisse e l’USAM propongono di evitare l’espressione «merci in cemento» nel titolo e di parlare invece chiaramente di «cemento», al fine di sottolineare che il campo di applicazione regolato dalla legge è limitato al cemento (inclusi il clinker di cemento e il caolino). Il titolo dovrebbe quindi essere modificato come segue: «Legge federale concernente l’adeguamento del car- bonio alle frontiere nell’importazione di cemento (LACFC)». I prodotti finiti derivanti da processi di tratta- mento o di lavorazione a valle dovrebbero essere espressamente esclusi.
L’associazione scienceindustries propone un adeguamento del titolo in: «Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di cemento e clinker di cemento (LACFC)». Ciò viene motivato con il fatto che l’espressione «merci in cemento» utilizzata finora potrebbe compren- dere anche altri prodotti (p. es. tubi o lastre per marciapiedi) che non rientrano nel campo di applicazione della legge.
5.2 Articolo 7 – Determinazione e riscossione della tassa di adeguamento alle frontiere
Materiali di costruzione circolari Svizzera e l’usam propongono di prevedere la riscossione della tassa di adeguamento alle frontiere su base trimestrale, coerentemente con la loro richiesta di un obbligo di comunicazione trimestrale.
5.3 Articolo 8 – Riscossione posticipata
In riferimento all’articolo 8, il Cantone di Uri rileva che dovrebbe sussistere un obbligo di rimborso nel caso in cui la tassa di adeguamento alle frontiere sia stata erroneamente fissata a un importo troppo elevato. Le associazioni economiesuisse e scienceindustries propongono di stralciare l’articolo 8, in quanto potrebbe causare incertezza del diritto e di pianificazione per le imprese. Dovrebbe essere lecito attendersi che l’ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere sia pubblicato dalle autorità in modo corretto e anticipatamente.
5.4 Articolo 10 – Obblighi di collaborazione
22/29 BAFU-D-F8FF3401/1048